Il decreto Sostegni è legge: le novità per l’agricoltura
Il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni: per il nostro articolo clicca QUI) è diventato legge. Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 sono stati pubblicati la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021 ed il testo del decreto Sostegni coordinato con la legge di conversione, che ha modificato l’impianto originario del provvedimento.
Queste le principali novità di interesse per l’agricoltura e la pesca (fonte: Camera dei Deputati).
L’articolo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.
L’articolo 39, commi 1-bis e 1-ter, contengono disposizioni inerenti:
– i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall’assenza di elementi inquinanti o nocivi (comma 1-bis);
– la proroga di termini in materia di imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-ter).
L’articolo 39-bis prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. “Conto termico 2.0” (di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall’art. 2135 “Imprenditore agricolo” del Codice civile.
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