Trasparenza, Anac segnala la necessità di correttivi per le nuove modalità di pubblicazione
L’Autorità evidenzia le criticità applicative introdotte dal decreto-legge n. 19/2026 e propone di rafforzare il ruolo della Piattaforma Unica della Trasparenza.
La semplificazione delle modalità di pubblicazione introdotta dal decreto-legge n. 19/2026, pur perseguendo l’obiettivo di ridurre le duplicazioni degli adempimenti informativi, presenta alcune criticità applicative che potrebbero incidere sull’effettività degli obblighi di trasparenza. È quanto evidenzia l’ANAC nell’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 3 del 2026, approvato con Delibera n. 265 del 7 luglio 2026, con il quale l’Autorità propone interventi correttivi e il rafforzamento della Piattaforma Unica della Trasparenza quale punto di accesso centralizzato ai dati pubblici.
L’atto analizza le novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge n. 19/2026, che consente alle amministrazioni, per una parte degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, di sostituire la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale con un collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali già alimentate dagli stessi enti.
Pur condividendo il principio del once only, volto a evitare duplicazioni informative e a valorizzare le banche dati pubbliche, l’Autorità ritiene necessario intervenire per superare alcune criticità emerse nella fase applicativa.
In primo luogo, ANAC evidenzia l’esigenza di aggiornare l’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013, che individua le banche dati di riferimento. Alcune risultano infatti superate o non più consultabili, mentre altre piattaforme ormai centrali, come il Portale nazionale del reclutamento InPA, non sono ancora ricomprese nell’elenco.
Ulteriori criticità riguardano il contenuto e l’aggiornamento delle banche dati. In diversi casi esse non contengono tutte le informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza oppure non rispettano le tempistiche di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33/2013. Secondo ANAC, ciò rischia di determinare una riduzione del livello di trasparenza garantito ai cittadini, rendendo necessario un allineamento tra disciplina normativa, contenuti delle banche dati e tempi di aggiornamento.
L’Autorità segnala inoltre una disparità di trattamento tra le amministrazioni che alimentano le banche dati nazionali, le quali possono assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante un semplice collegamento ipertestuale, e gli enti che, non rientrando in tale sistema, continuano a dover pubblicare direttamente dati e documenti sui propri siti istituzionali.
Le nuove disposizioni incidono anche sull’attività di vigilanza dell’ANAC. Con il nuovo modello, infatti, l’Autorità può verificare esclusivamente la presenza e il corretto funzionamento del collegamento pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, senza poter intervenire sulle eventuali carenze informative delle banche dati nazionali, poiché la normativa non le attribuisce poteri nei confronti dei soggetti che le gestiscono. Analogamente, qualora il malfunzionamento del collegamento dipenda dal gestore della banca dati e non dall’amministrazione, l’Autorità ritiene di non poter adottare provvedimenti nei confronti dell’ente tenuto alla pubblicazione.
Per superare tali criticità, ANAC propone un intervento normativo volto a rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza, già istituita presso l’Autorità, trasformandola nel punto di accesso unico e interoperabile con le banche dati nazionali. La piattaforma potrebbe consentire sia la consultazione centralizzata delle informazioni sia la pubblicazione dei dati non presenti nelle banche dati o temporaneamente non accessibili, permettendo alle amministrazioni di assolvere agli obblighi di trasparenza mediante il collegamento alla stessa inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Questa soluzione garantirebbe maggiore continuità, uniformità ed effettività degli obblighi di pubblicazione, anche nei casi in cui le banche dati siano in manutenzione, non risultino aggiornate o non contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – agosto 2026