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Servizi di architettura e ingegneria: il ribasso del 100% sulle spese è da giustificare

Il TAR Campania chiarisce che l’azzeramento della quota ribassabile non può tradursi, di fatto, in una riduzione dell’equo compenso.

Il ribasso del 100% applicato alla quota del 35% delle spese e degli oneri accessori prevista nei servizi di architettura e ingegneria (SIA) richiede una puntuale giustificazione. La stazione appaltante è infatti tenuta a verificare che tale ribasso non determini, in concreto, un’indebita riduzione dell’equo compenso, che per legge resta non ribassabile.

Lo ha affermato il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza n. 4432 del 14 luglio 2026.

Secondo il Tribunale, nei servizi di architettura e ingegneria il corrispettivo è composto da una quota fissa, non soggetta a ribasso perché destinata a garantire l’equo compenso, e da una quota variabile riferita a spese e oneri accessori. In questo contesto è pienamente legittima la preoccupazione della stazione appaltante che un ribasso totale della componente variabile possa essere compensato, nella pratica, utilizzando una parte del corrispettivo destinata invece a remunerare la prestazione professionale.

Il TAR richiama sul punto un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa. In particolare, il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025) e il TAR Molise (sentenza n. 98 del 3 aprile 2025, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 8442 del 30 ottobre 2025) hanno ritenuto che l’azzeramento delle voci relative a spese e oneri accessori possa determinare un’erosione indiretta dell’equo compenso, in contrasto con il divieto di ridurne l’importo.

Da ciò consegue che il concorrente che presenti un ribasso del 100% sulla quota ribassabile non è esonerato dall’onere di dimostrare la sostenibilità economica della propria offerta. Al contrario, deve fornire una motivazione analitica e convincente che dimostri come le spese possano essere integralmente assorbite senza incidere sulla parte del corrispettivo destinata a remunerare la prestazione professionale.

In assenza di tali giustificazioni, è ragionevole ritenere che i costi vengano di fatto coperti attingendo alla quota non ribassabile, con conseguente violazione del principio dell’equo compenso.

Il TAR richiama infine anche la più recente giurisprudenza del TAR Sicilia (Sez. I, sentenza n. 1355 del 12 maggio 2026), secondo cui i ribassi particolarmente elevati impongono una giustificazione analitica e puntuale, idonea a dimostrare la sostenibilità dell’offerta senza compromettere il rispetto dell’equo compenso.

La pronuncia conferma quindi che il ribasso del 100% sulle spese non è di per sé vietato, ma richiede un rigoroso accertamento della sua sostenibilità economica e del rispetto del principio dell’equo compenso, che continua a rappresentare un limite inderogabile anche nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – agosto 2026

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