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False dichiarazioni negli appalti. Aggiornato il regolamento sanzionatorio

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026 – è entrata definitivamente in vigore la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.

L’intervento introduce un rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni rese sia dagli operatori economici sia dalle amministrazioni, ampliando le fattispecie suscettibili di sanzione e recependo alcune ipotesi direttamente collegate al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice dei contratti pubblici.

La modifica principale riguarda l’articolo 4 del Regolamento, dedicato alle false dichiarazioni e alla produzione di documentazione non veritiera. Tra gli elementi la cui falsa attestazione assume rilievo sanzionatorio vengono ora espressamente ricompresi anche il versamento del contributo ANAC previsto dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 e la garanzia provvisoria.

Restano ferme le disposizioni già applicabili agli operatori economici, comprese le dichiarazioni non veritiere relative ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo ANAC, all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta.

Le novità più significative riguardano però le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e le centrali di committenza. Il nuovo testo estende infatti il potere sanzionatorio anche alle dichiarazioni utilizzate per ottenere o mantenere la qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, fondata sul possesso di specifici requisiti organizzativi, professionali e strutturali.

L’ANAC considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere relative al possesso di tali requisiti, superando una verifica meramente formale e richiedendo che quanto dichiarato trovi effettivo riscontro nell’organizzazione dell’amministrazione.

Particolare attenzione è riservata alle centrali di committenza. Tra le condotte sanzionabili rientra la dichiarazione di una struttura organizzativa stabile quando, in realtà, il personale continua a operare presso l’amministrazione di provenienza oppure quando il personale indicato risulta impiegato in attività diverse da quelle dichiarate. Rilevano inoltre le dichiarazioni non veritiere relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale, anch’essi elementi valutati ai fini della qualificazione.

Il Regolamento attribuisce inoltre rilievo alle false comunicazioni rese da stazioni appaltanti ed enti concedenti in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso dell’Autorità, rafforzando l’importanza della correttezza delle informazioni trasmesse nell’ambito delle attività di vigilanza e supporto svolte dall’ANAC.

Per le amministrazioni, le modifiche comportano la necessità di verificare con particolare attenzione la corrispondenza tra le dichiarazioni rese e la situazione organizzativa effettiva, con riferimento alla composizione delle strutture, alla reale disponibilità del personale, ai percorsi di formazione e, più in generale, a tutti gli elementi utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La Delibera n. 210 del 2026 rafforza così il collegamento tra qualificazione delle stazioni appaltanti, veridicità delle dichiarazioni e poteri di controllo dell’ANAC, confermando che il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici deve essere dimostrato attraverso informazioni pienamente coerenti con la reale organizzazione delle amministrazioni.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – agosto 2026

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