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Gare telematiche e consorzi, i chiarimenti del giudice amministrativo

Tre recenti pronunce della giustizia amministrativa intervengono su alcuni aspetti rilevanti delle procedure di gara, con particolare riferimento alla gestione dei termini nelle gare telematiche e al possesso dei requisiti da parte dei consorzi.

Con la sentenza n. 6665 del 26 agosto 2026, il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Campania di Napoli, ha precisato che la proroga del termine per la presentazione delle offerte può essere disposta esclusivamente nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici: malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), chiarimento tardivo della stazione appaltante oppure modifica sostanziale dei documenti di gara. La pronuncia ribadisce quindi che la proroga del termine non può essere disposta in assenza di una delle specifiche circostanze individuate dalla normativa.

Sul tema delle gare telematiche interviene anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5630 del 14 luglio 2026, relativa a una procedura aperta telematica indetta dall’INPS. Nel caso esaminato, l’offerta era stata caricata tre secondi dopo la scadenza del termine. Il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione dell’operatore economico, rilevando che i log della piattaforma escludevano malfunzionamenti del sistema e dimostravano che il caricamento dell’offerta era iniziato dopo la scadenza. In assenza di anomalie imputabili alla piattaforma, il ritardo resta quindi a carico dell’operatore economico, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

La semplice segnalazione di rallentamenti o la visualizzazione del messaggio “termine scaduto” non è pertanto sufficiente a giustificare la riapertura dei termini quando i dati informatici dimostrano il corretto funzionamento della piattaforma.

Un ulteriore chiarimento riguarda i consorzi artigiani. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 513 del 17 febbraio 2025, ha ritenuto che tali consorzi siano equiparabili ai consorzi stabili e possano quindi beneficiare del cumulo alla rinfusa dei requisiti. È sufficiente, pertanto, che il consorzio possieda le certificazioni richieste, anche quando queste non siano direttamente possedute dall’impresa esecutrice.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 2 – settembre 2026

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