Società partecipate, si rafforza la collaborazione tra Anac e notai
Si rinnova e si amplia la collaborazione istituzionale tra Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) sul tema delle società a partecipazione pubblica. Il nuovo protocollo d’intesa aggiorna il precedente accordo e amplia il campo di approfondimento, estendendolo anche ai profili più generali delle società a partecipazione pubblica, oltre a quelli relativi alle società in house.
Il vademecum del 2022 individua i principali requisiti delle società in house, tra cui quelli relativi alla presenza di capitale pubblico e alla clausola statutaria sulla percentuale minima di fatturato derivante dai compiti affidati dall’ente pubblico o dagli enti soci. Il documento definisce inoltre le modalità per l’esercizio del controllo analogo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
Particolare attenzione viene ora riservata anche alla digitalizzazione e all’interoperabilità dei dati. ANAC e CNN collaboreranno per favorire l’integrazione e la circolarità delle informazioni tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall’ANAC, e gli studi e gli approfondimenti del Notariato sulle società a partecipazione pubblica.
L’accordo prevede inoltre la prosecuzione delle iniziative di formazione rivolte alle stazioni appaltanti, con particolare attenzione alla disciplina delle società a partecipazione pubblica e al ricorso al modello delle società in house.
Il protocollo, di durata biennale e rinnovabile, punta così a favorire una maggiore condivisione di competenze e conoscenze tra ANAC e CNN, contribuendo a rafforzare la legalità e la corretta applicazione della disciplina sulle società a partecipazione pubblica e sulle società in house.
Un ulteriore chiarimento riguarda i consorzi artigiani. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 513 del 17 febbraio 2025, ha ritenuto che tali consorzi siano equiparabili ai consorzi stabili e possano quindi beneficiare del cumulo alla rinfusa dei requisiti. È sufficiente, pertanto, che il consorzio possieda le certificazioni richieste, anche quando queste non siano direttamente possedute dall’impresa esecutrice.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 2 – settembre 2026