Il principio di risultato poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo
Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato evidenzia come il principio del risultato, ora consacrato nell’art. 1 del nuovo codice dei contratti, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza