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Il principio di risultato poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo

Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato evidenzia come il principio del risultato, ora consacrato nell’art. 1 del nuovo codice dei contratti, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2023, n. 9790:

6.7. Riepilogando sul punto:

6.7.1. Ritiene la difesa di parte appellante che l’offerta tecnica formulata da […] trasformerebbe la commessa in questione da “appalto di servizi” ad “appalto di forniture” (di varchi, per la precisione);

6.7.2. Il disciplinare di gara, all’art. 7.A.3., prevede non solo “iniziative di miglioramento” ma anche “proposte innovative”. Ebbene, le proposte innovative formulate dalla prima classificata (sostituzione di 13 telecamere “integrate” da porre in corrispondenza dei varchi) non comportano ad ogni modo il lamentato stravolgimento della commessa (da contratto di servizi a contratto di fornitura). Ciò in quanto si sostituisce solo una parte del varco (telecamera, illuminazione, unità di elaborazione dati, dunque la componente tecnologica del varco) e non tutto il varco che sarebbe composto anche da altri elementi;

6.7.3. L’elenco delle migliorie e delle proposte innovative contemplate nel disciplinare di gara ha natura non tassativa, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, ma meramente esemplificativa (si utilizza infatti la locuzione “in particolare”, allorché vengono elencate una serie di interventi per l’appunto di innovazione e miglioramento: dunque non si escludono altre possibili misure rispetto a quelle già indicate nella legge di gara). L’importante è che simili proposte innovative (al pari delle migliorie) si rivelino “a costo zero” per l’amministrazione.

6.7.4. La sostituzione di apparecchiature tecnologiche sarebbe dunque insita alla natura dell’appalto ed è strutturalmente collegata alle caratteristiche del contratto che richiede interventi pressoché continui di aggiornamento e ammodernamento del sistema infrastrutturale e tecnologico. La componente di ammodernamento tecnologico è pressoché evidente dalla formulazione della legge di gara nella parte in cui si prevede che la metà esatta del punteggio destinato alla parte tecnica (40 punti su 80 complessivi) sia riservata proprio alle proposte innovative e di miglioramento. In questa direzione, la sostituzione di telecamere integrate quali quelle di specie denotano una portata strettamente e concretamente innovativa, diretta ossia a garantire l’ammodernamento degli impianti stessi.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione FEASR Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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