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Psr Campania, bandi: 20 milioni per la diversificazione extra-agricola

Aggiornamento del 2 novembre 2022 ore 20.00 - Con decreto dirigenziale n. 411 del 2 novembre 2022 - rettificato con decreto n. 412 del 2 novembre 2022 – la Regione Campania ha disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito del bando della tipologia d’intervento 6.4.1 del Psr. Il nuovo termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 18 novembre 2022 ore 16.00.

 

Con decreto dirigenziale n. 352 del 21 settembre 2022 la Regione Campania ha approvato il bando della tipologia d’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” del Psr.

La tipologia 6.4.1 offre un sostegno alle aziende agricole che effettuano investimenti volti alla diversificazione delle attività e delle funzioni in attività extra-agricole con il fine ultimo di salvaguardare ed incrementare la redditività e l’occupazione e/o l’impiego della manodopera aziendale.

Per extra-agricole si intendono le attività e i servizi che un’impresa agricola può esercitare tramite le risorse dell’agricoltura, ma che non originano produzioni ricomprese nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).

Il bando ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro e trova applicazione sull’intero territorio regionale.

Può presentare domanda di sostegno l’imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti indicati nel bando:

– aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale;

– essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio competente con codice Ateco 01 (nel caso di impresa individuale/società semplice, il richiedente deve essere iscritto nella sezione speciale “imprenditore agricolo”; nel caso di società di capitali, deve essere iscritto sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale).

Inoltre:

– per lo svolgimento dell’attività agrituristica, il soggetto richiedente, titolare dell’azienda, che per la prima volta intende intraprendere tale attività deve dimostrare, attraverso la documentazione a corredo della domanda di sostegno, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in vigore (art. 7 della legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo”); stesso discorso per le strutture interessate alle future attività;

– per lo svolgimento dell’attività di fattoria sociale, il titolare aziendale deve attestare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in materia di agricoltura sociale con l’iscrizione nell’Archivio (ReFas) – sezione aziende agricole;

– per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, il titolare aziendale deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme regionali in materia di educazione alimentare con l’iscrizione nell’Albo regionale delle Fattorie didattiche – sezione aziende agricole (se l’iscrizione nell’Albo è in itinere, deve essere completata positivamente, mediante decreto regionale, entro 30 giorni dalla concessione della domanda di sostegno).

Ai fini dell’eleggibilità della domanda di sostegno, il bando fissa le seguenti condizioni:

– il progetto deve essere definitivo;

– l’intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto che dimostri la creazione o lo sviluppo delle attività di diversificazione ed i relativi requisiti di connessione nonché il miglioramento della redditività aziendale e/o dell’occupazione aziendale familiare;

– l’intervento deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell’Allegato I del Tfue;

– le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse;

– gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all’interno dei beni fondiari in possesso dell’impresa, comunque in territorio regionale;

– gli investimenti devono essere realizzati su immobili che siano nella disponibilità del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso); in caso di titoli di godimento diversi dalla proprietà, la disponibilità dell’immobile deve risultare, per un periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato); nel caso di proprietà indivisa, il titolo di possesso deve essere provato da un contratto di affitto e, in sede di presentazione della domanda di sostegno, è necessario inserire un’espressa autorizzazione redatta da parte di tutti i comproprietari ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa:

a) ristrutturazione, riattamento, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale di volumetrie aziendali per: alloggio e/o ristorazione; attività didattiche; attività sociali (ospitalità aziendale a favore di anziani, bambini in età prescolare, persone diversamente abili); attività finalizzate al benessere e relax degli ospiti, non terapeutiche;

b) investimenti per la sistemazione di superfici aziendali: agri-campeggio; aree verdi attrezzate, aree delimitate all’aperto (percorsi sensoriali/meditativi); area da dedicare all’auto-compostaggio;

c) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature: acquisto di arredi ed attrezzature funzionali alle attività da implementare, ivi compresi bici elettriche a basso impatto ambientale, di cui ai punti a) e b) fino a copertura del valore di mercato del bene; in presenza di un impianto per la generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico, ecc.), è possibile prevedere l’acquisto di accumulatore elettrico o sistema di accumulo dell’energia elettrica;

d) spese generali nei limiti dell’importo della spesa ammessa.

L’entità del sostegno previsto per tutti le categorie di spesa, comprese le spese generali, è pari al 50% dei costi ammissibili con la restante parte a totale carico del beneficiario. Il contributo non può eccedere i 200mila euro per tre esercizi finanziari consecutivi.

Alla tipologia d’intervento 6.4.1 è applicato il regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013.  Gli aiuti in “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa stessa (articolo 3, comma 4, del Regolamento (Ue) n. 1407/2013).

L’Amministrazione regionale può erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità indicate nelle Disposizioni generali per l’attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr Campania 14-20 (versione 4.0).

Il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 7 novembre 2022, ore 16.00.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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