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Regione Campania, Covid-19: modificato il decreto di approvazione degli avvisi per le imprese agricole, florovivaistiche e bufaline

Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre 2020 la Regione Campania ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto n. 97/2020, che ha approvato gli avvisi pubblici per l’erogazione, nell’ambito del Piano regionale per l’emergenza socio-economica generata dal Covid-19, di un contributo a fondo perduto (bonus) una tantum alle imprese agricole, dei comparti florovivaistico e bufalino e della pesca e acquacoltura (per saperne di più clicca QUI).

Nello specifico il decreto n. 277/2020 ha stabilito di:

a) sospendere per le micro e le piccole imprese, tenuto conto della situazione emergenziale, le restituzioni del bonus erogati ai sensi del decreto n. 97/2020 dovute esclusivamente al mancato rispetto della condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (Ue) n. 702/2014”, purché le imprese in questione non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

b) prorogare, di conseguenza, il periodo di applicazione della concessione dei benefici al 30 giugno 2021 e i controlli sia sui requisiti dei beneficiari sia quelli a campione sui Centri di assistenza agricola (Caa) al 31 dicembre 2021;

c) procedere – con uno specifico provvedimento alla modifica della base giuridica del regime di aiuti SA.57349 (che ha assunto il nuovo numero SA.59447) al fine di armonizzarla alle modifiche apportate dalla Commissione con la Decisione C(2020) 8242 final del 19 novembre 2020 (per saperne di più clicca QUI) – ad una nuova apertura dei bonus per le imprese agricole (Allegato 1 del decreto n. 97/2020), le imprese della pesca e dell’acquacoltura (Allegato 2 del decreto n. 97/2020), le imprese bufaline (Allegato 3 del decreto n. 97/2020) e le imprese florovivaistiche (Allegato 4 del decreto n. 97/2020) precisando che:

– per la nuova apertura dei bonus per le imprese agricole sarà usato il budget residuo e la partecipazione ai bonus sarà consentita alle aziende cui non è stato concesso il bonus relativo agli avvisi di cui al decreto n. 97/2020 (Allegati 1, 3, 4) nonché alle micro e piccole imprese che, a seguito di verifiche post-concessione relative all’avviso emanato con il decreto n. 97/2020 sulla condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (Ue) n. 702/2014, abbiano già restituito quanto erogato o per le quali sia stato avviato un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo (nel qual caso, limitatamente alle imprese beneficiarie del bonus per le imprese agricole (Allegato 1 del decreto n. 97/2020), la partecipazione resta ammessa previa avvenuta restituzione degli interessi calcolati al tasso legale vigente e per il periodo intercorrente dalla valuta di accredito del bonus originario e la data del bonifico in restituzione);

– per la nuova apertura dei bonus per le imprese dei comparti bufalino e florovivaistico e della pesca e acquacoltura, la partecipazione ai bonus sarà consentita esclusivamente alle micro e piccole imprese che, a seguito di verifiche post-concessione relative agli avvisi emanati con il decreto n. 97/2020 sulla condizione di “non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (Ue) n. 702/2014”, abbiano già restituito quanto erogato o per le quali sia stato avviato un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo (nel qual caso la partecipazione resta ammessa previa avvenuta restituzione degli interessi calcolati al tasso legale vigente e per il periodo intercorrente dalla valuta di accredito del bonus originario e la data del bonifico in restituzione).

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