Le novità del Correttivo in materia di funzioni tecniche e Rup
Il decreto legislativo n. 209/2024 ha inciso in modo significativo sulla disciplina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e sull’organizzazione delle funzioni tecniche, apportando modifiche all’art. 15 del Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e al relativo allegato I.2.
Tra le principali novità si segnalano:
– la possibilità, per il RUP, di delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, espressamente escluse dall’ambito valutativo o decisionale;
– la conferma che il RUP venga nominato tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, e preferibilmente appartenenti all’unità organizzativa titolare del potere di spesa. In caso di carenza accertata di personale qualificato, la stazione appaltante può individuare il RUP anche in altre amministrazioni pubbliche;
– il rafforzamento della logica di professionalizzazione delle competenze e di semplificazione dell’accesso all’incarico. Ne deriva che il RUP non è necessariamente un dirigente, ma può essere un funzionario tecnico in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2;
– il ruolo attivo del RUP nel ciclo di vita digitale del contratto, con il caricamento e l’aggiornamento dei dati nell’ecosistema digitale degli appalti, tramite il pieno accesso alle piattaforme certificate di cui all’art. 25 e ai servizi ANAC;
– la maggiore responsabilità derivante dal rafforzamento dei controlli sulle tempistiche delle procedure di affidamento. Ricordiamo, infatti. che uno dei profili più innovativi nel Correttivo è la possibilità per ANAC di sanzionare la stazione appaltante che, in presenza di un tempo medio superiore a 160 giorni tra offerta e stipula del contratto, non adotti un piano di riorganizzazione.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – giugno 2025