Autorizzazioni ai fini dell’approvazione del Pfte nella finanza di progetto: contrasto tra Tar e Mit
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere Mit n. 3245 del 27 febbraio 2025) il soggetto promotore deve farsi carico della redazione degli elaborati progettuali necessari per la richiesta di autorizzazione paesaggistica, il cui costo fa parte dell’investimento di progetto, la quale, di norma, va richiesta prima dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).
Secondo il TAR Liguria, espressosi solo un paio di giorni prima del MIT, l’art. 41 del decreto legislativo n. 36/2023 richiede che la progettazione sia “volta ad assicurare” la conformità dell’opera ai vincoli ed ai piani esistenti, ossia che contenga gli elementi per conseguirla tanto è vero che il comma 6 di detta norma precisa che il progetto di fattibilità “contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte”, ammettendo il loro rilascio successivamente alla presentazione del progetto.
Le coordinate fattuali sono diverse, ma sotto il profilo sostanziale chi avrà ragione?
– se si postula che “col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva”
– e se si considera che secondo il Consiglio di Stato “l’autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione – preliminare, definitivo ed esecutivo – è richiesta certamente anche in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e (si badi l’inciso richiamato dalla pronuncia del TAR ligure n.d.r.) contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni” (Cons. Stato, IV, 07 giugno 2018, n. 3431; in termini Cons. Stato, 521/2016; Id., 3192/2006 e giurisprudenza ivi citata);
– nella vigenza del nuovo Codice può probabilmente predicarsi la correttezza del parere ministeriale.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – giugno 2025