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Rup: i requisiti professionali devono essere adeguati all’incarico da svolgere

Quando il valore dell’appalto supera le soglie comunitarie, il responsabile del procedimento gare deve avere requisiti professionali aggiuntivi con riguardo al titolo di studio e all’anzianità di servizio ed esperienza in materia di appalti. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere n. 8/2023 reso in funzione consultiva e di indirizzo generale a seguito di una richiesta di un comune veneto.

Nel parere in oggetto, ANAC ha sottolineato che a norma dell’art 31 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima e dotati del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Solo in caso di carenza dei requisiti necessari tra il personale dell’organico dell’unità organizzativa, il RUP può essere nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

La disposizione di legge è integrata dalle Linee Guida n. 3 ANAC. Tali linee guide chiariscono che il RUP deve essere dotato di “requisiti professionali adeguati all’incarico da svolgere”, come individuati al par. 4 per gli appalti e concessioni di lavori e al par. 7 per gli appalti e concessioni di servizi e forniture.

Il caso esaminato da ANAC riguarda la seconda ipotesi, di appalto di servizi e forniture, rispetto al quale il citato par. 7 richiede al RUP “adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento” e che sia maturata, in alternativa: alle dipendenze di stazioni appaltanti nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

La formazione professionale del RUP deve poi essere in costante aggiornamento e commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare.

Proprio la commisurazione della formazione professionale del RUP rispetto alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare determina una distinzione tra appalti con soglia inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

 

Appalti con soglia inferiore

Per i primi, le Linee guida n. 3 richiedono che il RUP sia in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciata da un istituto superiore, al termine del corso di studi quinquennale più anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione appalti e concessioni di forniture e servizi; laurea triennale più esperienza di almeno 3 anni; laurea quinquennale più esperienza di almeno 2 anni.

 

Appalti con soglia pari o superiore

Sempre le citate Linee guida stabiliscono i requisiti professionali che il RUP deve possedere in caso di appalti di servizi o forniture pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice. Si tratta in particolare di: diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica più anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di servizi o forniture; diploma di istruzione superiore di secondo grado al termine di un corso almeno quinquennale più anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni.

 

Appalti complessi

Le Linee guida specificano poi che, in alcuni casi di appalti particolarmente complessi, il RUP sia dotato di qualifiche ulteriori. I casi sono in particolare quelli relativi a:

– appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche: il RUP deve possedere titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento;

– acquisti attinenti a prodotti o servizi con particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, antincendio, sistemi informatici e telematici): la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, anche il possesso di laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio alla professione.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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