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HomeFocusAppaltiNuovo Codice dei contratti pubblici, incentivi alle funzioni tecniche: differenze tra l’art 45 del D.lgs. n. 36/2023 e l’art. 113 del D.lgs n. 50/2016

Nuovo Codice dei contratti pubblici, incentivi alle funzioni tecniche: differenze tra l’art 45 del D.lgs. n. 36/2023 e l’art. 113 del D.lgs n. 50/2016

L’art. 45 del Codice dei Contratti 2023 disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. È previsto che i criteri di riparto dell’incentivo nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti – e, quindi, per gli enti locali con apposito regolamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio. La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice.

Proprio per questo l’incentivo viene corrisposto subordinatamente all’accertamento e attestazione dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate viene destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45.

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono posti a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Si tratta di una disposizione diversa dal previgente art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano «carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti». In questo modo si superano le difficoltà derivanti dal citato articolo 113 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. Infine, il quadro economico dell’intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice ed al Regolamento applicativo.

L’allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell’attuale articolo 113, decreto legislativo n. 50/2016, individuando in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell’incentivo nella quota complessiva dell’80% della misura.

Le attività che possono essere remunerate sono le seguenti:

– programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell’intervento);

– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo;

– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– predisposizione dei documenti di gara;

– direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– direzione dell’esecuzione;

– collaboratori del direttore dell’esecuzione;

– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– regolare esecuzione;

– verifica di conformità;

– collaudo statico (ove necessario).

Inoltre l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

L’incentivo è destinato ai “dipendenti” dell’ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni. Conseguentemente il dirigente/responsabile competente, in relazione all’organizzazione dell’ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Ciascun dipendente così indicato, in ossequio al principio del risultato, assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

Sebbene il personale dirigenziale sia escluso dall’applicazione degli incentivi, tuttavia l’art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 13/2023 prevede la possibilità, per gli enti locali, nel periodo 2023 – 2026, di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l’incentivo di cui al citato articolo 113 anche a coloro che rivestono la qualifica dirigenziale se coinvolti nei predetti progetti.

Diversamente dall’art. 113, gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Inoltre:

– l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente;

– viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato dal 50%, stabilito dall’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 50/2016, fino al 100%;

– i coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Infine, la residua percentuale delle risorse, pari al 20%, è destinata agli utilizzi specificati ai commi 6 e 7 dell’art. 45. Tra tali specifiche destinazioni si segnala l’obbligo di destinare incentivi alla formazione per l’incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all’assicurazione obbligatoria del personale.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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