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Pubblica Amministrazione: i requisiti per gli incarichi esterni

Argomento non nuovo, ma sempre attuale per gli enti pubblici è l’affidamento di incarichi a liberi professionisti.

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 65/2001 – Testo Unico del Pubblico Impiego – pone le condizioni di legittimità affinché una pubblica amministrazione possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto esterno. Deve trattarsi effettivamente di una prestazione individuale i cui termini non devono essere organizzati dalla pubblica amministrazione e, soprattutto, deve considerarsi una estrema ed ultima risorsa per l’ente, che normalmente dovrebbe prevedere la presenza delle risorse umane per ogni necessità.

 

I casi che legittimano l’instaurazione di contratti di lavoro autonomo: le ipotesi tassative

Le collaborazioni, per considerarsi lecite, devono rispondere ai seguenti requisiti:

– il collaboratore esterno deve identificarsi in un esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e l’incarico deve essere in linea con la specializzazione del soggetto e corrispondere o servire all’oggetto delle competenze istituzionali dell’amministrazione;

– l’amministrazione deve quindi aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare per lo scopo i propri dipendenti;

– la prestazione deve essere di natura temporanea;

– devono essere preventivamente determinati la durata l’oggetto e i compensi.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per le prestazioni dei professionisti iscritti ad ordini o ad albi e per i soggetti che operano nel campo dell’arte e dello spettacolo, per i mestieri artigianali, per l’attività informatica e per i servizi di orientamento e collocamento.

In concreto, significa che ogni affidamento di incarico professionale nelle amministrazioni pubbliche andrà preceduto da una delibera che evidenzi il sussistere di tutti i requisiti di liceità dell’affidamento.

Contestualmente, il Testo Unico del Pubblico Impiego, all’art. 7, comma 5-bis, prevede il divieto – a far data dal 1° luglio 2019 – di somministrare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’eventuale ricorso ai contratti di lavoro autonomo (c.d. incarichi) per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Amministrazione e l’eventuale utilizzo dei soggetti incaricati con modalità tali da costituire lavoro subordinato sono cause di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In sostanza, lo scopo dell’attribuzione degli incarichi è quello di reperire all’esterno dell’organizzazione dell’Amministrazione risorse che permettano di soddisfare esigenze dell’ente connotate da carattere temporaneo e per le quali è necessaria un’elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo.

 

Le sanzioni

Sono previste sanzioni per il mancato rispetto della norma.

In primo luogo, il contratto stipulato in violazione di legge dovrà considerarsi nullo e, naturalmente, il dipendente non potrà pretendere il riconoscimento della subordinazione e la stabilizzazione del rapporto. Di conseguenza, esso verrà meno, il dipendente non sarà tenuto in forza dell’articolo 2126 del Codice civile a restituire quanto percepito ed otterrà comunque, se il periodo sarà riconosciuto come subordinato, il pagamento dei contributi.

Nel caso sia invece instaurato un rapporto di lavoro autonomo comunque in violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001, ad esempio in quanto nell’ambito dell’ente sussistevano le professionalità necessarie, il professionista potrà agire per il risarcimento del danno ex articolo 2043 del Codice civile. Le conseguenti spese andranno quindi a carico del dirigente che ha instaurato indebitamente il rapporto.

Altre sanzioni di natura amministrativa contabile e disciplinare attendono inoltre il dirigente che abbia operato in violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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