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Quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale

Richiesta di iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti. Nell’accogliere l’appello, il Consiglio di Stato ricorda che la valutazione deve essere compiuta in senso globale e complessivo nonché in concreto (Cons. St., sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212) rispetto alla «descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato» (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2022, n. 366).

In particolare Consiglio di Stato, Sez. VII, 04/05/2023, n. 4530 stabilisce:

13.2. […] che, quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto dell’appalto, mentre non si richiede una vera e propria corrispondenza (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).

13.3. Occorre, quindi, esaminare anche l’oggetto sociale come riportato nell’iscrizione camerale «anche a prescindere dal Codice ATECO attivato, ai fini della valutazione dell’idoneità professionale dell’operatore economico» (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2023, n. 1307; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).

13.4. L’oggetto sociale rappresenta, infatti, la misura della capacità di agire di un’impresa e, ove vi sia la prova effettiva, rappresentata dalla concreta esecuzione di pregresse prestazioni professionali coerenti con l’oggetto dell’appalto, risulta comprovato che l’oggetto sociale è stato concretamente attivato (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).

13.5. È altresì pacifico che, a prescindere da quando vengano aggiornate le risultanze camerali, ciò che conta è la data da cui decorre l’effettivo svolgimento dell’attività […]

13.6. L’iscrizione del Registro delle Imprese produce effetti «a far data dal possesso effettivo e concreto del requisito» e l’iscrizione o l’annotazione camerale sopravvenuta servono infatti solo «ad attribuire data certa all’effetto utile» già realizzatosi (Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035).

13.7. Ebbene, proprio alla luce dei principi sin qui ribaditi, il motivo dedotto in prime cure da xxxx doveva essere respinto, mentre è stato erroneamente accolto dal primo giudice.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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