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“Proposta di aggiudicazione” ed “aggiudicazione”: la qualificazione dei provvedimenti va condotta sulla base del loro contenuto

Il Consiglio di Stato ritorna sulla “proposta di aggiudicazione” ed “aggiudicazione” e, nel respingere l’appello, conclude come la qualificazione dei provvedimenti adottati dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante non vada condotta in astratto, ma tenendo conto della lettera e del contenuto del singolo provvedimento. Per cui, alla luce dell’articolo 32, non si può escludere che l’organo competente della stazione appaltante, piuttosto che condizionare la sola efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti, rinvii all’esito di quest’ultima anche l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 04/04/2023, n. 3452:

Il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, superando la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva presente nel Codice di cui al decreto legislativo n. 163/2006, ha previsto l’ “aggiudicazione” quale provvedimento conclusivo della procedura di affidamento e perciò unico provvedimento impugnabile.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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