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Indicazioni e chiarimenti operativi in merito al nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore, al pari dei suoi allegati, lo scorso 1° aprile 2023 e ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229). Da questa data sono diventate operative, ma solo per le nuove gare, alcune delle disposizioni contenute nel nuovo Codice, continuando tuttavia ad applicarsi “in via transitoria” molte disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016. Nello specifico, restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del decreto legislativo n. 50/2016: art. 70 – avvisi di pre-informazione; art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi; art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell’art.73); art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo; art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Le attività a cui di applicherà, quindi, il decreto legislativo n. 50/2016 fino al 31/12/23 sono:

– redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

– trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui al punto precedente;

– accesso alla documentazione di gara;

– presentazione del documento di gara unico europeo;

– presentazione delle offerte;

– apertura e conservazione del fascicolo di gara;

– controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Inoltre, vengono considerati procedimenti in corso gli avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 (oppure se è stato inviato prima di tale data l’invito a presentare offerta) per i quali si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Relativamente alle soglie introdotte dal nuovo Codice (art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023) sono disciplinate le seguenti regole per le procedure di affidamento di servizi e forniture:

– importo inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie di 215.000 euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione.

Oltre la soglia di 215.000 euro per gli affidamenti di forniture di beni/servizi si dovrà procedere mediante procedura a evidenza pubblica con pubblicazione di bando di gara.

 

Stazione appaltante e Centrale di committenza

Tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a 140.000 euro (e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro) nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di affidamenti per importi superiori alle soglie di cui sopra, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 del nuovo Codice. La qualificazione è un sistema di verifica della capacità della stazione appaltante di procedere in via autonoma all’affidamento di servizi, forniture, lavori ed è obbligatoria dal 1° luglio 2023. In caso di stazioni appaltanti non qualificate, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

Le stazioni appaltanti non qualificate, nel caso di procedure di gara con importo superiore a 140.000 euro per le forniture di beni/servizi (500.000 euro per i lavori), devono ricorrere a strumenti di acquisto di altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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