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Circolare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale della Campania

La Giunta regionale della Campania ha emanato la circolare n. 1 del 16 giugno 2023 in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale, con la quale, sostituendo le precedenti circolari n. 15/2016 e n. 6/2014, intende agevolare il riconoscimento delle ipotesi di conflitto di interessi e la relativa gestione. Nella circolare sono presenti riferimenti al conflitto di interessi nelle procedure di appalto, partendo dalla delibera dell’ANAC n. 494/2019 (“Linee guida n. 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici“), e proponendo, inoltre, nell’ambito della parte speciale del PNA 2022, una intera sezione di disciplina dei conflitti di interessi in materia di contratti pubblici. La disciplina va coordinata e completata con: le previsioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico; le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (che regola: al comma 2 e seguenti il conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti; al comma 14 l’obbligo di attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nel caso di conferimento di incarichi consulenziali; al comma 16-ter l’ipotesi di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. pantouflage); le previsioni dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 riguardanti la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

 

Nozione di conflitto di interessi

La definizione dell’ANAC: “Si ha una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale dell’amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio”.

Un conflitto di interessi, in sostanza, si ha quando il funzionario pubblico, che deve agire in modo imparziale, è portatore di un interesse privato personale o di terzi che interferisce o può interferire con l’interesse pubblico da perseguire. Per l’ANAC va attribuito “rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale” e, pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, a quelle di potenziale conflitto e a quelle, infine, di conflitto di interessi strutturale.

Come chiarito dai Codici di comportamento generale e regionale, gli interessi che possono determinare l’insorgere di un conflitto in capo ai dipendenti possono essere sia patrimoniali (o finanziari) che non patrimoniali (ad esempio, quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici). Nella prima categoria rientrano tutte quelle situazioni in cui il dipendente risulta portatore di un interesse di natura economica rispetto all’attività di un soggetto terzo che si relaziona con l’Amministrazione. Le situazioni di conflitto di interessi attuale quello definito dall’ANAC nel PNA 2019, come reale e concreto sono quelle indicate negli artt. 7 e 14 del Codice generale e del Codice regionale, cui si rinvia. Da segnalare è la norma di chiusura di carattere generale riguardante le “gravi ragioni di convenienza”, contenuta nell’art. 7, che comportano l’obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l’astensione del giudice all’art.51 c.p.c.

Ad esse si aggiungono le ipotesi di “conflitto di interesse potenziale”, cioè “che potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico” (cit. PNA 2019; ipotesi richiamate anche nel PNA 2022). In questo caso, il dipendente è tenuto a compiere un’attività valutativa ai fini di riconoscere l’eventuale situazione di conflitto: essa può sussistere quando una qualsiasi relazione di tipo personale (economica, di parentela, amicale), o fra il dipendente pubblico ed altri soggetti, oppure di tipo oggettivo (collegamento fra l’attività del soggetto esterno alla Regione e quella del dipendente pubblico), siano potenzialmente in grado di condizionare o pregiudicare l’azione del dipendente, determinando una violazione dell’obbligo di imparzialità dell’azione amministrativa.

Gli interessi da prendere in considerazione per valutare l’esistenza di un conflitto sono di varia natura: per esempio, finanziari o economici, familiari, di amicizia o inimicizia, politici o sindacali, derivanti da rapporti gerarchici o lavorativi. La fattispecie è disciplinata, nel Codice generale e nel Codice regionale, all’art. 6.

Una terza tipologia da richiamare è quella del “conflitto di interessi strutturale”, cioè quella non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In questo caso, l’imparzialità dell’azione amministrativa viene ad essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del decreto legislativo. n. 39/2013.

Come precisato dall’ANAC, nei casi di conflitto strutturale non è applicabile il rimedio dell’astensione in quanto sarebbe necessario ricorrervi ripetutamente, pregiudicando il buon andamento dell’azione amministrativa; pertanto, occorre piuttosto valutare l’opportunità del conferimento dell’incarico ed eventualmente non attribuirlo, nonostante non si versi nelle ipotesi, ovviamente da valutare preliminarmente, disciplinate dal legislatore

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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