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Gli appalti nel 2023 e il bando tipo Anac n. 1

Con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 l’ANAC ha approvato il “Bando-tipo 1/2023” avente ad oggetto la procedura aperta sopra-soglia. Tale documento è corredato da una nota Illustrativa che fornisce chiarimenti ed istruzioni per la compilazione dello stesso.

 

Bando tipo n.1: è integralmente vincolante?

Il Codice Appalti 2023, all’art. 222, prevede che “l’ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.

L’Autorità ha quindi ritenuto opportuno adottare, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, un bando tipo, quale modello per una procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’intento, secondo quando indicato anche nella relazione Illustrativa, è quello di “agevolare le stazioni appaltanti nella prima applicazione delle nuove disposizioni normative, nell’ottica di garantire efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti”.

Nella nota illustrativa si legge inoltre che “l’atto adottato riveste la forma del Disciplinare”.

Sul punto si deve precisare che, ai sensi del Codice degli Appalti, il bando e il disciplinare di gara, in realtà, non sono esattamente la stessa cosa. Le informazioni che devono essere contenute nel bando sono indicate nell’Allegato II.6 e riguardano, sostanzialmente, le condizioni per partecipare ad una gara. Il disciplinare, invece, contiene tutte le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

L’ANAC afferma che l’adozione di un “bando-disciplinare” rappresenta ormai una sua prassi consolidata e nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici più puntali e articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione europea. La differenza tra un bando e un disciplinare è confermata dall’Autorità stessa, laddove afferma che con il Bando tipo n.1 si vogliono fornire anche le “norme integrative del bando di garache consistono in un corpus di disposizioni di dettaglio, volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico”.

 

Il disciplinare-tipo è un modello completo o uno schema generale?

Appare lodevole l’intento dell’ANAC di fornire un documento-tipo per disciplinare le gare a fronte dell’entrata in vigore del Codice Appalti 2023; ma si deve rilevare che su alcune importanti questioni l’Autorità ha preferito non compiere scelte definitive, lasciando la “patata bollente” alle stazioni appaltanti.

Precedenti bandi-tipo, adottati secondo la previgente normativa, fornivano esempi concreti di bandi di gara, spingendosi fino ad esemplificare i criteri di valutazione delle offerte tecniche. Il bando-tipo n. 1/2023 al contrario, sembra uno schema generale privo di indicazioni dettagliate e precise.

 

Bando-tipo e appalti finanziati PNRR e PNC

Suscita qualche perplessità l’inserimento nel bando-tipo di tutta una serie di indicazioni per gli appalti finanziati con le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli Investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 (PNC).

Forse per tali appalti sarebbe stato opportuno redigere un apposito bando-tipo, chiarendo una volta per tutte le disposizioni applicabili a tali appalti. Sul punto, infatti, vi è ancora tanta incertezza.

 

Considerazioni finali sul Bando tipo n. 1

A fronte di quanto innanzi, il nuovo Bando-tipo n. 1, proprio perché su tanti aspetti non entra nel merito, pare un documento sulla cui legittimità non si potrà dubitare, ma che le stazioni appaltanti dovranno ampiamente rielaborare esercitando il loro potere discrezionale. Del resto, l’iniziativa e l’autonomina decisionale della pubblica amministrazione risulta valorizzato nel nuovo Codice con la codificazione del principio di fiducia di cui all’art. 2. Ciò comunque non fa venir meno l’utilità del documento, a condizione che si sia consapevoli che costituisce un modello generale, un punto di partenza, da integrare opportunamente.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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