Portale per la comunicazione e la customer satisfaction
HomeFocusAppaltiLegittimità di un affidamento diretto della Regione Campania a un proprio ente strumentale: un caso pratico

Legittimità di un affidamento diretto della Regione Campania a un proprio ente strumentale: un caso pratico

Il caso in questione riguarda la possibilità per la Direzione generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali  della Regione Campania di avvalersi dei servizi di un proprio ente strumentale. Caso per il quale è stato chiesto un parere giuridico, di seguito riportato.

Partiamo dal presupposto che l’elenco “delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” è stato definitivamente archiviato dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 in ragione del rispolverato principio dell’auto-organizzazione amministrativa.

Sin dall’epoca delle istituzioni delle Regioni, si è legittimato il ricorso all’amministrazione indiretta, quale modulo organizzativo volto all’efficientamento della macchina amministrativa, attraverso operazioni di decentramento.

Il DPR n. 616/1977, meglio noto come “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato”, all’art. 49, comma 1, stabilisce: “Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali”.

L’innanzi postulato legittima la seguente deduzione: le Regioni sono abilitate a perseguire i propri obiettivi statutari anche indirettamente, ovvero con l’ausilio di Enti a tanto preposti o da tanto delegati.

Del resto, si definisce ente strumentale controllato di una Regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:

– il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

– il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

– la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda.

Tale stato, di fatto, abilita l’ente ausiliario ad operare come strumento della Regione Campania in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ex. art. 118 della Costituzione, ultimo comma, e non necessariamente come longa manus.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

Share With: