Consiglio di Stato, in house e costi della manodopera, i chiarimenti sulla sostenibilità delle scelte e delle offerte
Tre sentenze chiariscono i limiti dell’affidamento in house e gli obblighi degli operatori economici nell’indicazione e nella giustificazione dei costi della manodopera. Il Consiglio di Stato interviene su alcuni aspetti rilevanti per stazioni appaltanti e operatori economici, con tre recenti pronunce che riguardano l’affidamento in house e la sostenibilità economica delle offerte.
Con la sentenza n. 6562 del 20 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’affidamento in house di una concessione demaniale non può essere utilizzato come soluzione temporanea in attesa dello svolgimento di una nuova gara. Nella disciplina dei servizi pubblici locali e di interesse economico generale non esiste infatti una norma che consenta il ricorso all’in house providing “nelle more” della procedura selettiva.
Il Collegio ha inoltre escluso l’applicazione analogica alle concessioni demaniali marittime della proroga tecnica prevista dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023, prevista per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara. L’amministrazione che intenda procedere con un affidamento in house deve quindi motivare puntualmente la convenienza economica della scelta e i benefici per la collettività: la sola esigenza organizzativa o l’urgenza di assicurare la continuità del servizio non sono sufficienti.
Sul versante delle offerte economiche, la sentenza n. 6596 del 24 agosto 2026 chiarisce che l’articolo 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare la totalità dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, a pena di esclusione, ma non richiede l’esposizione analitica delle singole componenti. La verifica della congruità di tali costi appartiene invece alla distinta fase della verifica di anomalia prevista dall’articolo 110 del Codice, che non opera automaticamente, ma richiede la presenza di specifici elementi. L’indicazione aggregata dei costi è pertanto sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, mentre eventuali dubbi sulla sua sostenibilità devono essere supportati da elementi concreti e non dalla sola assenza di un maggiore dettaglio.
Un ulteriore chiarimento arriva dalla sentenza n. 6662 del 26 agosto 2026, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che, quando il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta si presume finanziariamente sostenibile. Nel caso esaminato, il costo orario di 19,40 euro, calcolato su 28.200 ore annue, risultava conforme ai minimi salariali di quattro CCNL e coerente con l’importo indicato nel disciplinare di gara. Il Consiglio di Stato ha precisato che, in presenza di un costo coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante, non spetta a quest’ultima presumere l’incongruità dell’offerta. È invece l’operatore economico a dover giustificare l’eventuale ribasso rispetto al costo della manodopera stimato in gara.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 2 – settembre 2026