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Psr Campania, bandi: 9 milioni per l’agricoltura eroica

Con decreto dirigenziale n. 336 del 31 agosto 2022 la Regione Campania ha approvato, nell’ambito del periodo transitorio, il bando della tipologia d’intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” (limitatamente all’intervento A “Terrazzamenti e ciglionamenti”) del Psr.

La tipologia 4.4.2 intende migliorare le condizioni del territorio in un’ottica agro-climatico-ambientale, perseguendo il raggiungimento di un soddisfacente stato di conservazione della biodiversità in quanto un ambiente dotato di un adeguato grado di diversità biologica reagisce più attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche.

Per conseguire l’obiettivo, la 4.4.2 sostiene la realizzazione di interventi volti alla creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e specifici elementi del paesaggio agrario in aree degradate e/o coltivate, con particolare riguardano alle aree che ricadono nella “Rete Natura 2000” e ad altre aree di grande pregio paesaggistico e ambientale caratterizzate da un’agricoltura definita “eroica” perché svolta in condizioni estreme (per pendenze o altimetrie, su terrazzi o gradoni, etc.) rispetto alla coltivazione tradizionale e che, pertanto, richiede interventi mirati. Si intende, in buona sostanza, garantire la continuità di un’agricoltura attiva in sistemi colturali impegnativi, di pregevole qualità e che si scontra con la difficoltà, crescenti negli anni, ad investire adeguati capitali per la conservazione delle proprie sistemazioni idraulico-agrarie.

Il bando – relativo esclusivamente all’intervento A “Terrazzamenti e ciglionamenti” – ha una dotazione finanziaria di circa 9 milioni di euro e trova applicazione sui terreni agricoli delle zone di grande pregio naturale, paesaggistico e ambientale dei comuni delle isole del Golfo di Napoli e nei seguenti comuni della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: Agerola, Amalfi, Angri, Atrani, Baronissi, Casola di Napoli, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Fisciano, Furore, Gragnano, Lettere, Maiori, Massa Lubrense, Mercato Sanseverino, Meta di Sorrento, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Piano di Sorrento, Pimonte. Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Sorrento, Tramonti, Vico Equense. Vietri sul Mare.

Oltre alle superfici boschive, sono escluse le superfici agricole che necessitano di bonifica in conseguenza di attività illecite o che sono state individuate come potenzialmente contaminate (suoli agricoli di cui all’allegato 6 della delibera di Giunta regionale n. 626 del 29 dicembre 2020).

In particolare, l’intervento A) prevede esclusivamente il ripristino degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti, ammalorati o parzialmente crollati, con l’obiettivo di contribuire alla tutela del territorio e delle coltivazioni tradizionali e alla salvaguardia di specifiche componenti delle zone di grande pregio naturale, paesaggistico e ambientale dei comuni sopra elencati.

Per terrazzamento si intende una sistemazione idraulico-agraria di un terreno in forte pendenza mediante una serie di ripiani, detti terrazzi, ciascuno sostenuto da un muretto a secco o da una scarpata erbosa.

Il ciglionamento, invece, è una sistemazione idraulico-agraria di un terreno posto al margine di un dislivello mediante ripiani sostenuti da scarpate in terra.

L’intervento A si articola nei seguenti sotto-interventi:

– Sotto-intervento a1) – Muri di contenimento mono-facciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l’uso di malta, sia con uso di pietra locale recuperata in loco (sub-tipo A) che con uso di pietra locale recuperata altrove (sub-tipo B). L’utilizzo di pietra locale recuperata in loco (sub-tipo A) non può essere inferiore al 51% per l’intero sotto-intervento;

– Sotto-intervento a2) – Muri di contenimento mono-facciali realizzati con conci di pietra assemblati con l’uso di malta, sia con l’uso di pietra locale recuperata in loco (sub-tipo A) che con uso di pietra locale recuperata altrove (sub-tipo B). L’utilizzo di pietra locale recuperata in loco (sub-tipo A) non può essere inferiore al 51% per l’intero sotto-intervento;

– Sotto-intervento a3) – Muri di contenimento mono-facciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco o con l’uso di malta;

– Sotto-intervento a4) – Terrazzamenti e/o ciglionamenti erbosi, con o senza rinforzi di pietrame. Sotto-intervento a5) – Ripristino di sentieri e viabilità del sistema dei terrazzi e/o dei ciglioni, finanziabile solo a completamento dei sotto-interventi a1), a2), a3) e/o a4);

– Sotto-intervento a6) – Ripristino di gradini in pietra per scala di raccordo, finanziabile solo a completamento dei sotto-interventi a1), a2), a3 e/o a4);

– Sotto-intervento a7) – Ripristino di canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, finanziabile solo a completamento dei sotto-interventi a1), a2), a3) e/o a4), sia in terra presidiate (sub-tipo A) che in terra non presidiate (sub-tipo B) che in pietrame (sub-tipo C);

– Sotto-intervento a8) Ripristino di vasche per la raccolta delle acque, finanziabile solo a completamento dei sotto-interventi a1), a2), a3) e/o a4).

L’intervento A) deve assicurare che:

– il ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti presenti sulle particelle oggetto dell’intervento – sotto-interventi a1), a2), a3) e a4) – costituisca almeno il 75 % della spesa ammessa per i soli lavori;

– la spesa ammessa per i sotto-interventi a5), a6), a7) e a8) non deve risultare superiore al 25% della spesa ammessa per i soli lavori.

I sotto-interventi a5), a6), a7) e a8) sono di mero ripristino e devono risultare connessi funzionalmente all’area interessata al ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti. Pertanto non devono prolungarsi al di fuori dell’area, fatta eccezione per le canalette di raccolta delle acque di ruscellamento (sotto-intervento a7), che potranno essere prolungate fino alla linea di impluvio più vicina. Le vasche per la raccolta delle acque (sotto-intervento a8) sono ammesse solo come intervento di ripristino.

Possono presentare domanda di sostegno:

– gli agricoltori singoli (ditta individuale, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata con un unico socio, società per azioni, società in accomandita per azione, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società semplice);

– per interventi su particelle contigue, le associazioni temporanee tra gli agricoltori possessori delle particelle stesse nella forma di Associazione temporanea di scopo (Ats) / Associazione temporanea d’impresa (Ati), costituita o costituenda (entro e non oltre il provvedimento di concessione);

– i proprietari fondiari privati (persona fisica);

– i gestori del territorio (amministrazione dello Stato; ente pubblico non economico; istituto, scuola e università pubblica);

– le Province e i Comuni;

– i Parchi nazionali e regionali;

– i Consorzi di bonifica.

Ad eccezione dei proprietari fondiari privati per i quali è necessario il titolo di proprietà, il richiedente deve essere in possesso delle superfici agricole nel territorio amministrativo della Regione Campania sulle quali si intende realizzare l’investimento. Il possesso deve risultare da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato) dal quale sia verificabile la disponibilità giuridica del bene per un periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, durata necessaria per la realizzazione dell’intervento e garantire la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso. Fra i titoli di possesso ammissibili per l’accesso al sostegno rientrano le “concessioni e locazioni di beni immobili demaniali” mentre sono esclusi il comodato e i terreni in fida pascolo (le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato).

Tra gli altri requisiti richiesti dal bando:

– nel caso di agricoltore singolo: essere in possesso di partita Iva ed essere iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio;

– nel caso di agricoltore associato in Ats/Ati: essere in possesso delle particelle contigue oggetto dell’intervento (le particelle sono ritenute contigue quando sono confinanti tra loro o separate da un solo elemento strutturale lineare, quale strada poderale, sentiero o canale d’acqua);

– nel caso di proprietario fondiario privato: essere proprietario (titolo di proprietà) con disponibilità del bene su cui intende realizzare l’intervento riscontrabile da fascicolo aziendale;

– nel caso di beneficiario pubblico: possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai Consorzi di bonifica.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente:

– le spese per gli investimenti materiali previsti dai sotto-interventi a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7) e a8) precedentemente illustrati;

– le spese generali nei limiti dell’importo della spesa ammessa, così come riportate nella versione 4.0 delle Disposizioni generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali (paragrafo 12.4.3 “Spese generali”);

– per gli enti pubblici, i costi per espropriazioni (indennità di esproprio) nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell’intero investimento.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. L’intensità del sostegno è fissata nella misura del 90% della spesa ammissibile di progetto, entro un importo massimo di 250mila euro. L’importo massimo è elevato a 300mila euro per ogni associato nel caso di Ats/Ati per interventi su particelle contigue.

È facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori ai suindicati massimali, fermo restando che il contributo concedibile sarà calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa e che la somma eccedente il limite massimo previsto per il singolo intervento resterà a carico del richiedente.

È consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno e per uno solo di sotto-interventi in cui si articola l’intervento A).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 30 settembre 2022, ore 16.00.

Ricordiamo, infine, che il bando della tipologia d’intervento 4.4.2 relativo agli interventi B) Fasce tampone e  C) Siepi, filari, boschetti) sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 276 dell’11 luglio 2022 e che il termine per la presentazione della domanda di sostegno sul portale Sian è scaduto il 12 agosto 2022.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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