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Aiuti di Stato, Quadro temporaneo: la Commissione adotta la quinta modifica

Con la Comunicazione Com(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha prorogato al 31 dicembre 2021 il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2021 (fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021).

In una nota (per la versione completa clicca QUI) si legge che la proroga di tutte le misure previste nel Quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione, è stata decisa “alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia di Covid-19”.

Con la quinta modifica al Quadro temporaneo, la Commissione ha aumentato anche i massimali stabiliti nel Quadro per alcune misure di sostegno, “tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus”.

“Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato – sottolinea il comunicato – concessi nell’ambito del Quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati, tenendo conto della disponibilità degli aiuti de minimis”.

Questi i nuovi massimali previsti:

  • 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila euro);
  • 270mila euro per impresa che opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120mila euro);
  • 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila euro).

Come in precedenza, questi aiuti possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200mila euro per impresa (che scendono fino a 30mila euro per impresa che opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25mila euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme de minimis.

“Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19 – prosegue la nota – con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti, che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro)”.

Altra novità: la Commissione consente agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto (quali le sovvenzioni dirette) a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225mila euro per impresa che opera nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori).

Il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″ è stato adottato il 19 marzo 2020  ed emendato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 (per approfondimenti clicca QUI).

Foto tratta da pixabay.com

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