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Il soccorso istruttorio non è una seconda chance: vincoli procedurali e regole di gara nella sentenza del Tar Sardegna n. 432/2025

Il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda.

Con la sentenza n. 432 del 12 maggio 2025, il TAR per la Sardegna interviene su una procedura negoziata senza bando, ex art. 76, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023, relativa al trattamento e recupero di rifiuti legnosi. La gara era suddivisa in due lotti funzionali aggiudicati mentre la società terza classificata nel primo lotto e seconda nel secondo ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento degli atti di aggiudicazione.

La pronuncia si segnala per tre profili di particolare interesse sistemico: l’interpretazione e l’efficacia vincolante della clausola di aggiudicazione esclusiva inserita nella lex specialis (art. 5.5.2); il trattamento giuridico del soccorso istruttorio “ripetuto”, in evidente tensione con l’art. 101 del nuovo Codice; l’individuazione dell’interesse a ricorrere nei casi in cui la posizione utile derivi da un effetto “a cascata”.

Il punto nevralgico della decisione del TAR riguarda la gestione, da parte della Stazione appaltante, del soccorso istruttorio attivato nei confronti dell’operatore economico risultato primo classificato nel lotto 1. L’impresa aveva omesso il deposito della documentazione tecnica essenziale ai fini della dimostrazione della capacità richiesta ex art. 7.2 del Disciplinare. Nonostante un primo invito formale, cui seguiva un riscontro incompleto, la Stazione appaltante ha concesso un secondo termine per l’integrazione della documentazione, che poi è stata finalmente ritenuta sufficiente.

Il TAR censura questa duplicazione procedimentale ritenendola contra legem rispetto al disposto dell’art. 101, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti pubblici – secondo cui “l’operatore economico che non adempie alle richieste della Stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara – richiamando un orientamento giurisprudenziale solido e continuo (Cons. Stato, V, n. 3592/2019; V,).

Il Collegio afferma che il termine assegnato all’impresa per l’integrazione è perentorio e che l’esclusione automatica è l’unico esito giuridicamente possibile in caso di inadempienza. In tal modo, la sentenza ribadisce un principio di sistema: il soccorso istruttorio non può mai diventare uno strumento di “ravvedimento operoso” reiterato né può alterare l’equilibrio competitivo della gara.

Altro aspetto centrale riguarda la corretta interpretazione del punto 5.5.2. del Disciplinare, in base al quale “qualora fosse presente almeno un’altra offerta valida oltre la migliore offerta, il concorrente primo in entrambe le graduatorie risulterà aggiudicatario del solo lotto 1, mentre il lotto 2 sarà aggiudicato al secondo concorrente in graduatoria”.

Il TAR non solo ribadisce la natura vincolante e imperativa di tale clausola, ma precisa che essa non lascia margini di discrezionalità alla Stazione appaltante, costretta ad attenervisi. La clausola in questione, conforme al bando tipo ANAC n. 1/2023, trova la sua ratio nell’esigenza di evitare concentrazioni eccessive di affidamenti, distribuendo le aggiudicazioni e promuovendo la concorrenza. Da qui l’illegittimità dell’aggiudicazione del secondo lotto, la quale, essendo risultata prima anche nel lotto 1 (una volta esclusa AA), avrebbe dovuto ricevere solo quest’ultimo.

La sentenza n. 432/2025, nel solco delle recenti pronunce di legittimità e merito, conferma una linea rigorosa e garantista nella gestione delle procedure selettive pubbliche: il rispetto della tempestività procedimentale, l’invalicabilità delle regole di gara e la centralità del principio di par condicio devono prevalere su qualunque logica di “salvataggio” dei concorrenti inadempienti.

Nel nuovo Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) l’art. 101 codifica una disciplina del soccorso istruttorio ispirata alla celerità e alla responsabilizzazione degli operatori. La sua interpretazione conforme al diritto vivente impone che le gare pubbliche siano non solo trasparenti, ma anche irreprensibili sotto il profilo temporale e logico-funzionale. La vicenda in esame rappresenta, per giuristi e operatori del settore, un’importante lezione di coerenza applicativa: la “seconda chance” non rientra nel catalogo dei diritti degli operatori economici e tanto meno può trovare fondamento in una benevolenza amministrativa incompatibile con il principio costituzionale di buon andamento.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2025

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