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Affidamento diretto dopo una gara andata deserta: quando si applica il principio di rotazione?

La sentenza n. 6600/2025 del Consiglio di Stato chiarisce i rapporti tra affidamento diretto, procedura negoziata e principio di rotazione nel nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Quali margini di discrezionalità ha la Stazione appaltante nell’affidare un appalto dopo una gara deserta? È sempre preferibile la procedura negoziata oppure, in presenza di urgenza e compatibilità economica, può legittimamente optare per un affidamento diretto? E quali limiti impone il principio di rotazione nel nuovo Codice dei Contratti pubblici?

Il Consiglio di Stato ha dato risposta a queste domande con la sentenza n. 6600 del 24 luglio 2025, confermando la legittimità dell’affidamento diretto disposto da un’amministrazione comunale per il servizio di trasporto scolastico. L’intervento è avvenuto in applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023 nonostante una precedente delibera di Giunta, mai revocata, avesse previsto l’attivazione di una procedura comparativa e selettiva.

Il precedente affidatario del servizio ha presentato ricorso e contestato la mancata attivazione della procedura aperta o di almeno una procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76, Codice dei Contratti) che gli avrebbe consentito la partecipazione, non operando il principio di rotazione di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023.

Il Tar aveva già evidenziato che, in coerenza con la delibera della Giunta, il Comune aveva avviato due procedure aperte: la prima andata deserta e la seconda annullata in autotutela.

Quindi la Stazione appaltante ha scelto di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023, al fine di scongiurare il rischio che i tempi lunghi di una procedura aperta impedissero una tempestiva attivazione del servizio.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’operato dell’amministrazione e offrendo alcuni chiarimenti interpretativi rilevanti:

– l’amministrazione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità scegliendo l’affidamento diretto in luogo della procedura negoziata. La decisione, fondata sull’urgenza di garantire la continuità del servizio per l’avvio dell’anno scolastico non presenta vizi di illogicità, sviamento o irragionevolezza;

– il principio di rotazione è stato correttamente applicato, precludendo la partecipazione del gestore uscente che aveva già beneficiato dell’ultimo affidamento. La natura diretta della procedura rafforza la necessità di applicare tale principio in assenza di una procedura comparativa aperta a più soggetti;

– la delibera che indicava la volontà di procedere con gara non è stata ritenuta cogente: essa conteneva un mero indirizzo al Rup, che risulta adempiuto con l’indizione – poi annullata – di due gare. Il Consiglio di Stato sottolinea, infatti, che si trattava di un atto di indirizzo politico-amministrativo non idoneo a vincolare in modo rigido l’attività istruttoria del RUP, soprattutto in presenza di circostanze sopravvenute che rendevano inattuabile la soluzione originariamente prevista. A fronte di tali esiti negativi, la scelta dell’affidamento diretto è risultata coerente con il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa.

 

Il contesto normativo: l’art. 49 del Codice dei contratti pubblici

La nuova formulazione del principio di rotazione, contenuta nell’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023, ha introdotto un sistema articolato che mira a garantire l’accesso al mercato da parte di un numero più ampio di operatori economici, limitando la reiterata assegnazione di commesse ai medesimi soggetti, specie nel caso di affidamenti diretti o procedure semplificate.

In sintesi:

– il comma 2 prevede un divieto assoluto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente in caso di due affidamenti consecutivi relativi allo stesso settore merceologico o categoria di opere/servizi;

– il comma 4 consente la deroga motivata, purché fondata sull’assenza di alternative, sull’accurata esecuzione pregressa e sulla qualità della prestazione;

– l’operatività del principio è esclusa nei casi di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (comma 6) o se la selezione è preceduta da un’indagine di mercato aperta (comma 5).

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2025

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