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HomeFocusAppaltiPrincipi in materia di revisione dei prezzi di un appalto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 11635/2022

Principi in materia di revisione dei prezzi di un appalto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 11635/2022

Con la sentenza n. 11635 del 22 dicembre 2022, il Consiglio di Stato, sez. V, ha deciso su una controversia concernente il diniego opposto da una stazione appaltante alla richiesta formulata da un operatore economico aggiudicatario di un contratto di appalto di fornitura di gasolio per autotrazione, di revisione del prezzo stabilito nel medesimo contratto.

Adito in primo grado, il TAR ha rigettato il ricorso proposto dal citato operatore economico per l’annullamento di ogni atto emesso dalla stazione appaltante, volto a negare la revisione del prezzo nel contratto, stipulato in data 16 marzo 2004 per la durata di dodici mesi, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riconosciuta, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, la revisione del medesimo prezzo e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento sia delle somme dovute a titolo di revisione del prezzo della fornitura,  che per la perdita patrimoniale subita dall’imprenditore per mancato utile.

Il Tar aveva evidenziato come il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dal contratto concernesse unicamente le proroghe contrattuali, pertanto non avrebbe mai potuto trovare applicazione relativamente al naturale periodo di vigenza del contratto, ovvero dal 1° aprile 2004 fino al 31 marzo 2005.

Con riferimento al periodo di proroga, intervenuto dal 1° aprile al 22 maggio 2005, ha osservato, invece, che eventuali oscillazioni del prezzo di acquisto del gasolio non fossero da sole sufficienti a reggere la domanda di revisione del prezzo rientrando nell’alveo dell’alea normale del contratto. L’incremento del 63,73% del prezzo di acquisto del gasolio, addotto dal ricorrente, non aveva, peraltro, trovato riscontro incondizionato nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in atti.

A parere del TAR, inoltre, per il periodo di proroga del rapporto per cui è causa non si era registrato alcun aumento di prezzo e che, per coprirsi dai rischi derivanti dalle eventuali oscillazioni di prezzo, la società ricorrente avrebbe potuto avvalersi di strumenti finanziari ampiamente diffusi, negoziati sui mercati regolamentati, quali ad esempio i “futures”.

In sede di appello il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, osservando, preliminarmente, che in base alla costante giurisprudenza amministrativa (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, 06/09/2022, n. 7756) i risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, da impugnarsi nel termine decadenziale di legge. Dunque, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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