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Appalti, l’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che “sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. (…)”.

L’articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, prevede che all’articolo 35, comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: “della prestazione”, con conseguente applicazione della norma su richiamata anche agli appalti di servizi e forniture.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) n. 112 dell’11 agosto 2020 recante “Articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Chiarimenti interpretativi”, ha chiarito che la norma in questione “ha introdotto in via transitoria la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”. Sono emersi dubbi interpretativi in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, le incertezze in merito alla possibilità di escluderne l’applicazione ad alcune particolari ipotesi di affidamento di servizi e forniture, per la cui esecuzione non sia richiesto uno sforzo organizzativo tale da giustificare un’anticipazione del prezzo dovuto.

Da qui i chiarimenti dell’ANAC, con la delibera n. 325 del 13 luglio 2022. L’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture, sopra e sotto soglia, nei settori ordinari e nei settori speciali. La previsione si applica a condizione che sia stato sottoscritto il contratto, sia iniziata l’esecuzione, anche a seguito di consegna in via d’urgenza, e sia stata previamente costituita la richiesta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo indicato. La norma ha carattere cogente ed è finalizzata a garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività dedotte in contratto, attraverso l’attribuzione di una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo dovuto. Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, la stazione appaltante è quindi tenuta a corrispondere l’anticipazione, anche a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore. La norma, infatti, estesa dal decreto legge n. 32/2019 anche agli affidamenti di servizi e forniture, non prevede alcuna limitazione in ordine alla natura delle prestazioni. Inoltre, la stessa non effettua alcun riferimento alla finalità dell’anticipazione, né richiede, alle stazioni appaltanti, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del bisogno di liquidità immediata per avviare la prestazione.

L’articolo 207 del decreto-legge n. 34/2020, è intervenuto sull’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici al fine di attenuare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19. In particolare, con tale intervento è stata prevista la possibilità di aumentare l’anticipazione del prezzo dal 20 al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. R112 dell’11 agosto 2020 ha chiarito che tale possibilità è prevista come facoltativa, con il solo limite della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. L’incremento dell’anticipazione dal 20 fino al 30 per cento è da intendersi, quindi, come eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie.

In sintesi, l’anticipazione del 20 per cento del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è quindi obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30 per cento introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. Originariamente tale istituto si riferiva soltanto ai lavori. Con il decreto Sblocca Cantieri, la sua applicazione è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture. Inoltre il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo dal 20 al 30 per cento del valore del contratto di appalto. L’ANAC precisa che l’anticipazione è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità. L’Autorità chiarisce inoltre che l’incremento dell’anticipazione dal 20 fino al 30 per cento del prezzo del contratto è “meramente eventuale”, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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