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Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) nel nuovo Codice degli appalti pubblici

La digitalizzazione del ciclo degli appalti ha comportato molte modifiche nel modo di operare, legate sia alle nuove piattaforme divenute obbligatorie, che al restyling di quelle che già esistevano. Tra le ultime modifiche più significative e radicali si annovera il FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) di ANAC, che ha voluto distinguerla dalla vecchia con un diverso numero, proprio come si fa con le versioni dei sistemi operativi: FVOE 2.0.

Il FVOE (1.0) già esisteva ed era utilizzato sia in fase di gara che di esecuzione per la verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari degli operatori economici, essenzialmente per gli appalti sopra i 40.000 euro.

Era una piattaforma gestita esclusivamente da ANAC, che si basava sull’uso di un codice, il “PASSOE”, che chi partecipava alla gara generava sulla piattaforma e comunicava alla stazione appaltante. Quest’ultima, digitando il PASSOE sbloccava l’accesso al fascicolo dell’operatore e poteva così chiedere i certificati (casellario, CEL, visure ecc.)  ad esso relativi, con poco più di un clic.

L’interfaccia aveva un aspetto obsoleto e la procedura (acquisisci il partecipante, verifica il passo ecc.) era macchinosa, ma una volta appresi i passaggi si procedeva spediti.

Le novità del FVOE 2.0. Il nuovo codice non rivoluziona drasticamente il tema della verifica dei requisiti (artt. 94, 95, 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023). Come prima, l’obbligo di uso del FVOE vale per gli appalti di importo superiore ai 40.00 euro, qualunque sia la procedura utilizzata. Per importi inferiori si può usare, o in alternativa si può procedere fuori FVOE con richieste dirette alle varie PA certificatrici. Comunque, l’uso di FVOE in via esclusiva per tutte le verifiche è un obiettivo a tendere.

Una novità importante è che adesso non si può aggiudicare l’appalto fino a completamento delle verifiche (art. 17 co.5), quindi il FVOE diventa centrale.

L’accesso al FVOE avviene solo con credenziali di sicurezza elevate (CIE o SPID almeno di secondo livello) per ragioni di privacy. Il soggetto che può accedere al FVOE è il Responsabile di Progetto, che dalle PDA può delegare altri soggetti, eventualmente per fase (infatti si può controllare anche il permanere dei requisiti in fase di esecuzione, e il soggetto che lo farà potrebbe essere diverso da chi ha verificato in sede di gara).

Il maggiore punto di forza del nuovo FVOE consiste nel trovare già le cose senza doverle chiedere. Se un’impresa è già stata controllata negli ultimi 4 mesi (tutti i documenti infatti valgono 120 giorni salvo diversamente indicato) basterà scaricare i certificati di interesse che già pronti, senza dover attendere risposte di chicchessia. Quindi, se io chiedo un certificato, chi arriverà dopo di me non dovrà farlo. Più usiamo il FVOE più ci aiuteremo gli uni.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione FEASR Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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