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Acquisizione di una partecipazione societaria: l’ente deve effettuare anche una “consultazione pubblica”

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso avverso Deliberazione del Consiglio che dispone di procedere all’acquisizione di una partecipazione societaria ed all’affidamento in house providing del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi a favore di una controllata della società di cui si acquisiscono le azioni.

Tra i motivi di ricorso si ritiene violato l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n.175/2016 (sulle forme di consultazione pubblica), sostenendosi che l’avvenuta pubblicazione dello schema di atto deliberativo all’albo pretorio online e sul sito web del Comune per 17 giorni consecutivi, senza neppure prevedere un successivo termine entro il quale poter presentare osservazioni, sarebbe stata inidonea a consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 25/06/2024, n. 1973 accoglie il ricorso: Il terzo motivo di ricorso è fondato.

L’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 175/2016, prescrive che “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”. La previsione normativa detta una specifica regola in relazione al procedimento di adozione della deliberazione comunale di affidamento in house di un servizio.

Gli enti infatti devono prevedere (“secondo modalità da essi stessi disciplinate”) “forme di consultazione pubblica” in modo da consentire agli operatori del settore interessati all’affidamento in gestione del servizio di formulare idonee e tempestive osservazioni in ordine alla scelta comunale di adottare il modulo procedimentale dell’in house che esclude, invece, il ricorso al mercato per l’affidamento in gestione dello stesso.

L’ente è quindi chiamato a disciplinare e individuare lo strumento in grado di assicurare la consultazione degli operatori e ciò implica, necessariamente, sia la previa pubblicazione dello schema di atto deliberativo tramite mezzi di comunicazione in grado di garantire l’effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori, sia la previsione di un termine entro cui poter formulare, da parte degli interessati, osservazioni di metodo e di merito a quella scelta.

Dalla deliberazione consiliare impugnata emerge che “lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato depositato presso la segreteria Comunale e pubblicato sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dal 17 ottobre 2023 al 2 novembre 2023”. Dunque lo schema di atto deliberativo è stato unicamente pubblicato per 17 giorni senza la previsione di un termine entro il quale poter presentare osservazioni.

Ad avviso del Collegio la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune, senza indicazione di un termine per le osservazioni, non costituisce una “forma” idonea di “consultazione pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016. Tale forma di comunicazione non assicura infatti che gli operatori del settore possano venire a conoscenza della volontà del Comune di procedure all’affidamento di un proprio servizio tramite il modulo dell’in house.

Risulta, quindi, generica in quanto è riservata, per legge, alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune, mentre il legislatore ha imposto, per il procedimento di affidamento in house, una forma di comunicazione specifica sia in relazione al contenuto sia in relazione ai suoi destinatari.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione FEASR Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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