Subappalto o contratto continuativo di cooperazione? Conta la funzione della prestazione
Il discrimine non è il nome attribuito al contratto, ma il ruolo che la prestazione svolge nell’esecuzione dell’appalto. Se riguarda una prestazione principale, non può essere qualificata come contratto di cooperazione.
La distinzione tra subappalto e contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura dipende dalla funzione concreta della prestazione e non dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto contrattuale.
Lo ribadisce la giurisprudenza amministrativa, da ultimo il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza n. 681 dell’11 febbraio 2026, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2622/2025 e n. 2962/2021). Secondo i giudici, nel subappalto il terzo esegue direttamente una parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico, sostituendosi all’appaltatore nei confronti della stazione appaltante e operando con una propria autonoma organizzazione.
Diversa è la figura del contratto continuativo di cooperazione, disciplinato dall’articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici. In questo caso il terzo non realizza una parte dell’appalto, ma fornisce prestazioni all’aggiudicatario, che le integra nella propria organizzazione imprenditoriale e le utilizza per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte verso la stazione appaltante.
La differenza è quindi sia funzionale sia organizzativa: nel subappalto una parte dell’appalto viene eseguita direttamente da un soggetto diverso dall’affidatario; nel contratto di cooperazione, invece, la prestazione del terzo resta strumentale all’attività dell’appaltatore e viene assorbita nella sua organizzazione. La sentenza ricorda inoltre che il contratto continuativo di cooperazione può riguardare esclusivamente prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie e non può essere utilizzato per affidare attività che costituiscono parte essenziale dell’oggetto dell’appalto.
Nel caso esaminato, relativo al servizio di noleggio di bagni mobili per gli sbarchi di cittadini stranieri nella provincia di Siracusa, il bando vietava il ricorso al subappalto ma consentiva i contratti continuativi di cooperazione. L’impresa aggiudicataria aveva dichiarato che il concessionario territoriale avrebbe svolto le attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui dei bagni mobili in forza di un contratto di cooperazione stipulato prima della gara.
Secondo il TAR, tuttavia, tali attività non possono essere considerate accessorie. Esse costituiscono infatti una componente essenziale del servizio messo a gara, essendo strettamente connesse alla manutenzione dei bagni mobili e rientrando espressamente tra le prestazioni richieste dal capitolato. Di conseguenza, l’affidamento di tali attività non integra un contratto continuativo di cooperazione, ma configura un vero e proprio subappalto, non consentito dalla lex specialis. La pronuncia conferma quindi un principio ormai consolidato: la qualificazione del rapporto dipende dal contenuto sostanziale delle prestazioni e non dalla denominazione del contratto. Quando il terzo esegue direttamente una parte dell’oggetto principale dell’appalto, ricorre il subappalto; il contratto continuativo di cooperazione resta invece limitato alle attività accessorie, strumentali o di supporto all’organizzazione dell’appaltatore.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – agosto 2026