Prime riflessioni sul Regolamento Anac adottato con delibera n. 334 del 30 luglio 2025
Con la delibera n. 334 del 30 luglio 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024. Il nuovo quadro regolamentare si pone come tassello centrale del sistema di governance degli appalti pubblici, consolidando i criteri e le procedure già delineati nel Codice dei Contratti pubblici e nei successivi atti di indirizzo dell’Autorità.
Ambito di applicazione
Il Regolamento stabilisce che la qualificazione è necessaria per l’affidamento e l’esecuzione di:
– lavori di importo superiore a 500.000 euro;
– servizi e forniture oltre le soglie degli affidamenti diretti.
Sono espressamente esclusi i soggetti non amministrazioni aggiudicatrici, i privati tenuti parzialmente all’applicazione del Codice (ad es. i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo), i Commissari straordinari, le amministrazioni per le attività espletate sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari, le Stazioni appaltanti di organi costituzionali.
Procedura di qualificazione
La domanda di qualificazione si presenta esclusivamente tramite il portale ANAC. Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è tenuto ad attestare la veridicità dei requisiti non verificabili automaticamente. La qualificazione decorre dalla data di presentazione della domanda ed ha durata biennale. Il sistema prevede la possibilità di rettifica o cancellazione delle istanze in caso di errori nonché di rivalutazione in presenza di osservazioni o documentazione integrativa.
Criteri per la qualificazione
Il Regolamento distingue tra:
– fase di progettazione e affidamento, per la quale rilevano competenze interne, formazione del personale, numero e tipologia di gare svolte, obblighi di comunicazione, aggregazioni e specializzazioni settoriali nonché efficienza decisionale;
– fase di esecuzione, per la quale assumono rilievo il rispetto dei tempi di pagamento, la trasmissione dei dati ad ANAC e la formazione del personale.
La qualificazione ottenuta per progettazione e affidamento vale automaticamente anche per l’esecuzione, entro i corrispondenti livelli. È possibile richiedere l’incremento del livello in corso di biennio, previa dimostrazione del rispetto degli obblighi assunti.
Assegnazione d’ufficio e qualificazione con riserva
Due istituti meritano attenzione:
– assegnazione d’ufficio di una Stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, co. 10, Codice: interviene quando una Stazione appaltante non qualificata o qualificata per livello insufficiente non riesce a trovare una centrale di committenza disponibile;
– qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, co. 13, Codice: strumento eccezionale per consentire alle amministrazioni di acquisire gradualmente la capacità tecnica e organizzativa necessaria ed è di: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti esistenti; riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali.
Il procedimento si articola in due modalità: ordinaria (con termine di 30 giorni) e straordinaria (con termine di 60 giorni), quest’ultima riservata ai casi di particolare complessità. È concessa per 12 mesi, rinnovabile una sola volta, ed è finalizzata a consentire il raggiungimento dei requisiti ordinari.
Verifiche e sanzioni
Le dichiarazioni false o inesatte comportano responsabilità anche penali e possono condurre alla cancellazione dall’elenco. L’ANAC potrà avviare procedimenti sanzionatori e rivedere i livelli di qualificazione in caso di reiterate indisponibilità o inadempimenti delle stazioni appaltanti designate.
Considerazioni conclusive
Il Regolamento ANAC del 30 luglio 2025 rappresenta un passaggio cruciale per la piena attuazione del sistema di qualificazione previsto dal nuovo Codice dei Contratti. Esso rafforza la logica premiale con criteri legati a efficienza e capacità organizzativa, incentiva aggregazioni e specializzazioni settoriali, introduce meccanismi di flessibilità (assegnazione d’ufficio, qualificazione con riserva) che, se ben utilizzati, possono favorire la continuità amministrativa.
Resta, tuttavia, l’esigenza di un monitoraggio attento sulla concreta applicazione del sistema – in particolare sugli oneri dichiarativi a carico delle amministrazioni minori e sulle tempistiche di istruttoria – affinché l’obiettivo di efficienza e professionalizzazione delle Stazioni appaltanti non si traduca in un aggravio procedurale.
In tale prospettiva, il ruolo dell’ANAC quale soggetto gestore del sistema assume particolare rilevanza, richiedendo un approccio equilibrato tra esigenze di controllo e supporto alle amministrazioni. Il successo del nuovo sistema dipenderà in larga misura dalla capacità di coniugare l’obiettivo dell’efficientamento con quello della massima partecipazione.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2025