Pubblicità degli atti di gara
Sono già in vigore da un anno, precisamente dal 1° gennaio 2024, nuove regole per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di gara dettagliatamente disciplinate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nella delibera n. 263 del 20 giugno 2023. La novità rientra nella politica di digitalizzazione dei contratti pubblici.
Innanzitutto, va fatta una precisa distinzione fra le gare sopra-soglia rispetto a quelle d’importo inferiore alla soglia comunitaria: relativamente alle prime, le Stazioni Appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo con la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) degli atti redatti secondo i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 2019/1780.
A livello nazionale la pubblicità è garantita sempre attraverso la BDNCP, alla quale le Stazioni Appaltanti inviano i bandi, con la pubblicazione “in estratto” sulla piattaforma e collegamento ipertestuale con l’indicazione della relativa data di pubblicazione. È importante segnalare come gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in BDNCP.
Le Stazioni Appaltanti sono obbligate, inoltre, a rendere accessibili i documenti attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone la disponibilità fino al completamento della procedura e dell’esecuzione del contratto.
La BDNCP, dal canto suo, garantisce inoltre che gli atti continuano ad essere pubblicati:
– nel caso di procedure d’affidamento, almeno fino alla scadenza dei bandi e, comunque, non meno di 30 giorni;
– nel caso di sistema dinamico di acquisizione, per tutto il periodo di sua validità;
– nel caso di avvisi di pre-informazione e avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità inizialmente indicato o alla ricezione di un avviso d’aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
– nel caso di contratti aggiudicati e avvisi d’intervenuta modifica del contratto, per almeno 30 giorni.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – febbraio 2025