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Psr e Csr Campania: liquidazione dei pagamenti in via eccezionale e straordinaria

Con decreto dirigenziale n. 130 del 4 novembre 2025 la Regione Campania ha stabilito di procedere, in via eccezionale e straordinaria, ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, alla liquidazione dei pagamenti concernenti le misure e gli interventi dello sviluppo rurale (programmazione 2014-2022 e 2023-2027, quest’ultima limitatamente ai pagamenti relativi all’anno 2023), anche in assenza dell’informazione antimafia purché sia stato adempiuto l’obbligo dell’inserimento nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) della documentazione necessaria all’accertamento antimafia.

I suddetti pagamenti sono eseguiti sotto condizione risolutiva a tutela dell’Amministrazione regionale.

L’art. 92 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 prevede la possibilità di erogare pagamenti con la procedura di urgenza, immediatamente, in deroga al termine di cui al comma 2 primo periodo, nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare necessità.

Nel decreto n. 130/2025 – emanato dalla Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del Psr Campania 14-20 (periodo transitorio) e di Autorità di Gestione regionale (AdGr) del Csr  Campania 23-27 – è precisato che “nell’ambito agricolo, tali ragioni di urgenza sono legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea, a condizione che sia stato adempiuto l’obbligo di inserimento nella Bdna della documentazione necessaria all’accertamento antimafia” e che “l’elemento dell’urgenza si concretizza nell’esigenza di evitare perdite di risorse finanziarie ovvero di incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell’Unione europea”-

Sempre nel decreto n. 130/2025 è sottolineato che “la scadenza del termine del 31 dicembre 2025 per il raggiungimento degli obiettivi di spesa n+3 della programmazione 2014-2022 e di performance nonché degli obiettivi n+2 della programmazione 2023-2027, con riferimento ai pagamenti relativi all’anno 2023, integra una circostanza di particolare emergenza legata al rispetto dei termini perentori regolamentari”. Il riferimento è ai Regolamenti (Ue) n. 1306/2013 e n. 2021/2116; il primo, all’art. 38, prevede la regola del disimpegno automatico delle risorse Feasr nel ciclo di programmazione 14-22 mentre il secondo, all’art. 34, la regola del disimpegno automatico, sempre delle risorse Feasr, per la programmazione 23-27.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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