Psr Campania, misure non connesse alla superficie e/o agli animali (beneficiari pubblici): differimento straordinario dei termini di conclusione delle operazioni in deroga al decreto n. 362/2025
Con decreto dirigenziale n. 2 del 15 settembre 2025 la Regione Campania ha disposto il differimento straordinario dei termini di conclusione delle operazioni – in deroga al decreto n. 362/2025 a favore dei beneficiari delle seguenti misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr 14-20 (periodo transitorio):
– misure con beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi dei Gal);
– misura 1 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’ e misura 2 ‘Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole’;
– sotto-misura 16.1 ‘Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura’, sotto-misura 16.7 ‘Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo’ e sotto-misura 19.3 ‘Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’.
Il decreto n. 2/2025 dispone quanto segue:
– l’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento è subordinata all’adesione entro il 15 settembre 2025 alla proroga di cui al decreto n. 362/2025 e alla presentazione di una dichiarazione, resa ed inviata entro il 30 settembre 2025, nella quale va attestato un avanzamento fisico del progetto, alla data del 15 settembre 2025, non inferiore al 70% (Allegato 1).
Nello specifico:
a) per i beneficiari pubblici e per i Gal beneficiari della sottomisura 19.3, l’avanzamento fisico sarà certificato con provvedimenti di approvazione del Salo altro documento equivalente, a firma del legale rappresentante dell’ente;
b) per i beneficiari della misura 01, la dichiarazione andrà integrata con un elenco dei corsi di formazione realizzati entro la data sopra indicata;
c) per i beneficiari della misura 02 la suddetta dichiarazione andrà integrata con una relazione riportante il numero e la denominazione delle aziende oggetto dell’attività di consulenza, realizzata entro la data sopra indicata, il modulo di consulenza e l’importo della stessa;
d) per i partenariati delle sottomisure 16.1 e 16.7 l’avanzamento fisico sarà certificato con una relazione attestante la consistenza delle attività svolte e del relativo importo, a firma del legale rappresentante del capofila;
– la veridicità delle dichiarazioni prodotte sarà verificata nell’ambito dell’istruttoria della domanda di saldo, sulla base di adeguata documentazione probante;
– le sanzioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario abbia rilasciato la domanda di saldo entro la data del 15 ottobre 2025;
– si applica una sanzione del 3% per i beneficiari che rilasciano la domanda di saldo in data successiva al 15 ottobre e non oltre il 30 ottobre 2025;
– tutte le altre disposizioni regionali stabilite per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr restano pienamente valide ed efficaci.
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