Psr Campania, misure non connesse alla superficie e/o agli animali (beneficiari privati): disposizioni in deroga alle sanzioni previste dal decreto n. 362/2025
Con decreto dirigenziale n. 500 dell’8 settembre 2025 – che rettifica ed integra il decreto n. 494 del 5 settembre 2025, che al punto 1. recita “non applicare le sanzioni previste dal decreto dirigenziale n. 362 del 27/06/2025, per i ritardi nella presentazione delle domande di saldo rilasciate dal 16 settembre al 15 ottobre 2025, esclusivamente ai beneficiari che, alla data del 15 settembre 2025, abbiano presentato richieste di SAL pari ad almeno il 60% del progetto approvato” – la Regione Campania ha precisato che:
– sia il decreto n. 494/2025 sia le disposizioni del decreto n. 500/2025 sono dirette unicamente ai beneficiari privati che hanno presentato istanza, singolarmente o attraverso i Gruppi di azione locale (Gal), ad esclusione dei beneficiari della misura 1 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’, misura 2 ‘Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole’, sotto-misura 16.1 ‘Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura’, sotto-misura 16.7 ‘Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo’ e sotto-misura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’.
– la soglia del 60%, quale requisito per fruire del differimento dei termini di cui al punto 1. del decreto n.494/2025, va intesa riferita alle richieste di pagamento, cumulative di anticipazione e Sal, presentate alla data del 15 settembre 2025;
– è fatto salvo il differimento del termine ultimo per il compimento delle attività formative al 31 ottobre 2025 previsto dal decreto n. 444/2025 per i beneficiari della tipologia d’intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”, che potranno avvalersi di quanto disciplinato dal decreto n. 494/2025, come integrato dal decreto n. 500/2025, per gli altri adempimenti;
– è fatto salvo quanto previsto da disposizioni già emesse e migliorative rispetto alle presenti, in riferimento a specifiche tipologie di intervento.
Di seguito il testo corretto del punto 1 del decreto n. 494/2025:
non applicare le sanzioni previste dal decreto n. 362 del 27/06/2025 per i ritardi nella presentazione delle domande di saldo da parte di beneficiari privati (ad esclusione dei beneficiari delle misure 1 e 2 e delle tipologie 16.1, 16.7 e 19.3) che abbiano presentato istanza, singolarmente o attraverso i Gal, che, alla data del 15 settembre 2025, abbiano presentato richieste di pagamento, cumulative di anticipazione e SAL, pari ad almeno il 60% del progetto approvato.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nei decreti n. 362/2025 e n. 494/2025 non espressamente derogate dal decreto n. 500/2025.
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