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Psr Campania, bandi: ecco le indennità compensative per le zone svantaggiate

Con decreto dirigenziale n. 209 dell’8 aprile 2024 la Regione Campania ha approvato il bando (campagna 2024) della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del Psr 14-20 (periodo transitorio), che si articola nelle tipologie d’intervento 13.1.1 “Pagamento compensativo per zone montane”, 13.2.1 “Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane” e 13.3.1 “Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici”.

Il bando disciplina la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’adesione agli impegni di durata annuale (1° gennaio – 31 dicembre 2024).

La misura 13 prevede il riconoscimento di un sostegno alle aziende agricole che operano in zone montane (tipologia 13.1.1), in altre zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane (tipologia 13.2.1) e in zone soggette ad altri vincoli specifici (tipologia 13.3.1) al fine di compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti rispetto alle aziende dislocate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

Più precisamente, la misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone classificate come svantaggiate – zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici – ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (Ue) n. 1305/2013 ed ubicate nei comuni, suddivisi per tipologia di svantaggio, elencati QUI.

Al paragrafo 2 dell’art. 32 si legge che le zone montane “sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: a) all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti”.

Nel paragrafo 3 dell’all’art. 32 è stabilito che le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi “se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell’allegato III al valore soglia indicato”. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 6277 dell’8 giugno 2020 è stata adottata la metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell’art. 32 del Reg. (Ue) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi, recepiti nell’ambito del Psr Campania 14-20. Si tratta di territori caratterizzati da: terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all’allevamento estensivo; scarsa produttività dell’ambiente naturale, con ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell’agricoltura; scarsa densità o tendenza alla regressione demografica di una popolazione dipendente in modo preponderante dall’attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Infine, al paragrafo 4 dell’art. 2 è riportato che le zone soggette a vincoli specifici sono diverse dalle ‘zone con svantaggi naturali montagna’ e dalle ‘zone con altri svantaggi naturali significativi’ e che in esse “gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell’ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera”.

Il fine ultimo della misura 13 è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone svantaggiate. In tal modo, la Regione Campania persegue obiettivi ambientali (in quanto la prevenzione è l’azione più importante per evitare la perdita di suolo e tutelare gli ecosistemi) e di sostenibilità nella sua accezione più ampia (la prosecuzione dell’attività agricola favorisce, infatti, la stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale), oltre a contribuire, anche se indirettamente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento per l’anno 2024 sono obbligati alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il bando della misura 13 è aperto gli agricoltori, in forma singola e associata, che, all’atto della presentazione della domanda (e per l’intera durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti), soddisfano i seguenti requisiti:

a) possedere i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di “agricoltore in attività”, disciplinata dall’art. 9, paragrafo 3-bis, del Regolamento (Ue) n. 1307/2013 e dall’art. 10 e seguenti del Regolamento (Ue) n. 639/2014, come definiti nel decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018, modificato dal decreto Mipaaf n. 7839 del 9 agosto 2018, e recepiti da Agea con la circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018;

b) detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici agricole per le quali si richiede il sostegno, con l’esclusione del comodato d’uso (nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all’anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l’impegno assunto; nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla legge n. 109/96: in quest’ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici “Concessione e locazione di beni immobili demaniali”);

c) coltivare la superficie agricola per la quale si richiede il sostegno in:

– una zona montana ai sensi dell’art. 32, par. 2, del Regolamento (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.1.1);

– un’area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, ai sensi dell’art. 32, par. 3, del Reg. (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.2.1);

– un’area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32, par. 4 del Reg. (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.3.1).

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.

Con la presentazione della domanda di adesione alla tipologia d’intervento d’interesse, il beneficiario si impegna a:

– condurre la superficie agricola soggetta ad impegno localizzata in una o più aree svantaggiate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

– rispettare su tutta la superficie dell’azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 9 luglio 2020.

Il sostegno delle tipologie d’intervento13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 consiste in un pagamento compensativo per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau) condotta in zona svantaggiata. il cui importo è modulato sulla base dei criteri individuati nel bando per ciascuna tipologia.

Il bando della misura 13 è stato emanato sotto condizione in attesa, come si legge nel decreto n. 209/2024, dell’approvazione da parte della Commissione della versione del Psr che recepisce la rimodulazione finanziaria del Programma connessa alla nuova dotazione della misura 13 “e che, pertanto, in mancanza di tale approvazione da parte della Commissione non si potrà procedere all’erogazione delle provvidenze previste e ciò non potrà costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno i potenziali beneficiari sono consapevoli e accettano tale condizione”.

Con successivo decreto la Regione Campania renderà noti i termini di decorrenza e scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento una volta che l’Organismo pagatore Agea avrà adottato le Istruzioni operative per l’annualità 2024.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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