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Emergenza Covid-19, aiuti di Stato: la Commissione vara il Quadro temporaneo a sostegno dell’economia Ue

Con la Comunicazione Com(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″.

In una nota (per la versione completa clicca QUI) si legge che l’obiettivo della Commissione è “consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19” e che “il Quadro temporaneo concede agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di Covid-19”.

Il Quadro temporaneo è fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e prevede cinque tipologie di aiuti per porre rimedio alle gravi perturbazioni che l’economia dell’Ue sta subendo:

  • Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800mila euro ad un’impresa che deve far fronte ad urgenti esigenze in materia di liquidità;
  • Garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare ad erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  • Prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese per la copertura del fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  • Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: in considerazione del fatto che alcuni Stati membri prevedono di utilizzare le capacità di prestito esistenti delle banche per sostenere le imprese, in particolare piccole e medie, il Quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra gli istituti di credito;
  • Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il Quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo agli Stati membri di offrire, laddove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

“Il Quadro temporaneo – sottolinea il comunicato – integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socio-economico dell’epidemia di Covid-19, in linea con le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato”. Tali possibilità sono illustrate nella Comunicazione Com (2020) 112 final del 13 marzo 2020 (per la nota stampa clicca QUI).

Il Quadro temporaneo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. “Al fine di garantire la certezza del diritto – conclude la nota – la Commissione valuterà prima di tale data se il Quadro debba essere prorogato”.

Foto tratta da pixabay.com

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