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Csr Campania 23-27, bandi: c’è l’indennità per gli agricoltori delle zone con vincoli specifici

Aggiornamento dell’8 aprile 2024 ore 20.00 - Con decreto dirigenziale n. 209 dell’8 aprile 2024 la Regione Campania ha disposto l’annullamento del bando (campagna 2024) - approvato con decreto n. 941/2023 - degli interventi [SRB01] Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna, [SRB02] Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi e [SRB03] Sostegno zone con vincoli specifici del Csr 23-27 e, contestualmente, ha approvato il bando (campagna 2024) della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del Psr 14-20.

 

Con decreto dirigenziale n. 941 del 20 dicembre 2023 la Regione Campania ha approvato il bando (campagna 2024) dell’intervento [SRB03] Sostegno zone con vincoli specifici del Csr 23-27.

Il bando disciplina la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’adesione agli impegni di durata annuale (1° gennaio – 31 dicembre 2024).

L’intervento [SRB03] prevede il riconoscimento di un sostegno alle aziende agricole che operano nelle zone soggette a vincoli specifici al fine di compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

Più precisamente, l’intervento trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone soggette a vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento (Ue) n. 1305/2013 (per le specifiche regionali clicca QUI).

All’art. 32, par. 4, del Reg. (Ue) n. 1305/2013 si legge che, ai fini dell’ammissibilità alle indennità di cui all’art. 31, le zone soggette a vincoli specifici sono diverse dalle ‘zone con svantaggi naturali montagna’ (intervento SRB01) e dalle ‘zone con altri svantaggi naturali significativi’ (intervento SRB02) e che in esse “gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell’ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera”.

Il fine ultimo dell’intervento [SRB03] è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in tali aree.

La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento [SRB03] nel ciclo di programmazione 23-27 ammonta a complessivi 3,2 milioni di euro, di cui 1,6  milioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Gli importi sono comprensivi delle somme necessarie a coprire i pagamenti per le domande presentate nella campagna 2023, in corso di istruttoria.

Possono partecipare al bando gli agricoltori in attività, singoli o associati, le cui superfici agricole sono localizzate in tutto o in parte nelle zone soggette a vincoli specifici come sopra specificate.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento per l’anno 2024 sono obbligati alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale. I dati e le informazioni connessi alla richiesta dell’aiuto con la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente antecedenti alla data di decorrenza degli impegni, vale a dire antecedenti al 1° gennaio 2024, e devono essere dichiarati, validati ed aggiornati nel fascicolo aziendale prima della presentazione dell’istanza al Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

Sempre ai fini della presentazione della domanda è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

– condurre la superficie agricola richiesta a premio in una o più zone soggette a vincoli specifici, così come definite a livello regionale ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del Reg. (Ue) n. 1305/2013;

– avere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a sostegno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, con esclusione del comodato d’uso. Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all’anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l’impegno assunto.

Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla legge n. 109/96: in quest’ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici “Concessione e locazione di beni immobili demaniali”.

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.

Questi gli impegni ed obblighi del beneficiario:

– condurre la superficie agricola soggetta ad impegno localizzata in una o più aree svantaggiate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

– rispettare i pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (Ue) n. 2115/2021;

– rispettare i pertinenti requisiti di condizionalità sociale ai sensi dell’art. 14 del Reg. (Ue) n. 2115/2021.

Il pagamento compensativo annuale erogabile ad ettaro di Superficie agricola utilizzata (Sau) condotta in zona con vincoli specifici è al massimo pari a 180 euro. A tale importo si applica il criterio della degressività come di seguito riportato:

– 100% dell’indennità fino a 10 ettari di dimensioni della Sau (valore dell’indennità per ettaro: € 180,00);

– 75% dell’indennità da oltre 10 ettari e fino a 20 ettari di dimensioni della Sau (valore dell’indennità per ettaro: € 126,00);

– 50% dell’indennità da oltre 20 ettari e fino a 30 ettari di dimensioni della Sau (valore dell’indennità per ettaro: € 90,00);

– 0% dell’indennità da oltre 30 ettari di dimensioni della Sau (valore dell’indennità per ettaro: € 0).

Nel caso di aziende le cui superfici richieste a premio ricadano in diverse tipologie di svantaggio, la degressività per ampiezza aziendale è applicata considerando prima le superfici in ‘zone con svantaggi naturali montagna’ (intervento SRB01), poi quelle in ‘zone con altri svantaggi naturali significativi’ (intervento SRB02) ed infine le ‘zone con vincoli specifici’.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100 euro.

L’intervento [SRB03] è combinabile con gli interventi [SRB01] Sostegno zone con svantaggi naturali montagna e [SRB02] Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi, a condizione che gli impegni previsti dai singoli interventi non siano adottati sulla medesima superficie. Inoltre è combinabile anche con gli altri interventi del Csr Campania.

Con successivo decreto, a seguito dell’adozione delle Istruzioni operative dell’Organismo pagatore Agea per l’annualità 2024, saranno resi noti la data di decorrenza per la presentazione delle domande e il relativo termine di scadenza.

In ogni caso, la compilazione e presentazione delle domande dovrà avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Agea attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali dell’intervento [SRB03] ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto riportato alla pagina 9 dell’avviso.  

 

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Foto tratta da pixabay.com

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