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Csr Campania 23-27, bandi: 35 milioni per il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Con decreto dirigenziale n. 652 del 15 ottobre 2024 la Regione Campania ha approvato il bando dell’azione 1) Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell’intervento [SRD13] Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del Csr 23-27.

L’intervento [SRD13] offre un sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del suindicato Allegato I.

La finalità generale dell’intervento è promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Nello specifico, il bando dell’azione 1) adottato con decreto n. 652/2024 incentiva investimenti che perseguano le seguenti finalità indicate nel paragrafo 3 “Obiettivi e finalità”:

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità;

c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto;

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare;

h) apertura di nuovi mercati;

i) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi, strettamente connessi agli investimenti aziendali richiesti con questo bando nell’ambito dell’autoconsumo.

Il bando dell’azione 1) dell’intervento [SRD13] ha una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro e trova applicazione sull’intero territorio regionale.

Possono partecipare al bando le imprese, singole o associate, che operano nell’ambito delle attività di lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Tfue, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

All’atto di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

1. essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio con codice Ateco 10, 11, 12;

2. può essere iscritta nel Registro delle Imprese con codice Ateco 01 e deve essere: a) consorzio o cooperativa che trasforma e commercializza i prodotti dei soci oppure b) azienda esercitante la sola attività agricola che, a seguito del progetto di investimento, implementa, come attività prevalente, la fase di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli in entrata;

3. può essere iscritta nel Registro delle Imprese con codice Ateco e, a seguito del progetto di investimento, deve implementare, come attività prevalente, la fase di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli in entrata

Le imprese di cui ai punti 2. e 3, in seguito del progetto di investimento, dovranno effettuare la variazione del codice Ateco in quello 10, 11, 12 come attività prevalente, ad eccezione dei consorzi o cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci.

Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del Tfue (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto alla sezione 4.7.3, paragrafo 6, del Piano strategico nazionale per la Pac (Psp).

Sono ammissibili a sostegno le operazioni di investimento che, all’atto di presentazione dell’istanza, soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

– gli investimenti devono perseguire una o più delle finalità specifiche dell’azione 1) indicate nel paragrafo 3 “Obiettivi e finalità” del bando;

– gli investimenti possono riguardare tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Tfue, ad eccezione dei prodotti della pesca e acquacoltura (il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell’Allegato I);

– nel caso di investimenti effettuati da beneficiari che siano anche produttori di materia prima agricola, l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi (la prevalenza è intesa come superiore al 50% del totale della quantità di materia prima agricola trasformata);

– al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura dell’investimento sui produttori agricoli di base, la quota di materia prima utilizzata per l’attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita dai produttori agricoli di base (soggetti terzi) deve essere pari ad almeno il 50% della quantità totale annua acquistata dall’impresa beneficiaria finalizzata all’investimento;

– la domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale e/o progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento;

– l’importo di spesa ammissibile dell’operazione di investimento non può essere superiore ai 5 milioni di euro;

– nel caso il progetto preveda investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, strettamente connessi agli investimenti aziendali richiesti con questo bando, devono essere rispettati i requisiti riportati alle pagine 14 e 15 del bando;

– le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività devono svolgersi dopo la presentazione della domanda di sostegno (fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione dell’istanza, ma comunque non oltre il termine massimo di 24 mesi antecedenti il rilascio e, comunque, successive al 1° gennaio 2023).

– nel caso di investimenti realizzati su immobili, questi ultimi devono essere nella disponibilità del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso): la disponibilità dell’immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e, comunque, deve risultare valido per un periodo non inferiore a 9 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di locazione, dimostrata da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato.

Sono ammissibili a sostegno le spese sostenute nell’ambito delle seguenti operazioni di investimento:

A. Costruzione, acquisizione, o miglioramento e ampliamento di immobili

B. Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

C. Investimenti immateriali (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali).

Le spese generali sono ammissibili solo se collegate alle operazioni di cui ai punti A. e B. e riconosciute entro i massimali riportati alla pagina 18 del bando.

La forma di sostegno prevista dall’intervento [SRD13] è la sovvenzione in conto capitale (forme previste: rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute).

L’aliquota di sostegno è pari al 50% rispetto alla spesa ammissibile a contributo.

L’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per progetto e beneficiario (in questo caso nell’intero periodo di programmazione 23-27) è fissato in 5 milioni di euro.

La domanda di sostegno in modalità informatica, secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), potrà essere scaricata a far data dal 15 novembre 2024 (tale data sarà confermata con apposito avviso sul portale regionale Agricoltura e su questo portale).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato alle ore 16.00 del 31 gennaio 2025.

Per informazioni sul bando e la presentazione della domanda rivolgersi al responsabile dell’intervento dott.ssa Ermina Vivo (mail: ermina.vivo@regione.campania.it).

 

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Foto tratta da pixabay.com

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