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Psr Campania, misure non connesse alla superficie e/o agli animali (beneficiari pubblici): in arrivo differimento straordinario dei termini di conclusione delle operazioni

E’ in fase di imminente approvazione il decreto avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Misure con beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi Gal); Misure 01 e 02; sottomisure 16.1, 16.7, 19.3 – Differimento straordinario dei termini di conclusione delle operazioni in deroga al DRD 362 del 27/06/2025”.

Il decreto in questione disporrà quanto segue:

1. il decreto si applica: alle misure con beneficiari pubblici (compresi i beneficiari pubblici degli interventi Gal); alle misure 01 e 02; alle sottomisure 16.1, 16.7, 19.3 del Psr Campania 2014 -2022;

2. l’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento è subordinata all’adesione entro il 15 settembre 2025 alla proroga di cui al DD 362 del 27/06/2025 ed alla presentazione di una dichiarazione, resa ed inviata entro il 30 settembre 2025, nella quale va attestato un avanzamento fisico del progetto, alla data del 15 settembre 2025, non inferiore al 70% (Allegato 1). Nello specifico:

a) per i beneficiari pubblici e per i Gal beneficiari della sottomisura 19.3, l’avanzamento fisico sarà certificato con provvedimenti di approvazione del Sal o altro documento equivalente, a firma del legale rappresentante dell’ente;

b)  per i beneficiari della misura 01, la dichiarazione andrà integrata con un elenco dei corsi di formazione realizzati entro la data sopra indicata;

c)  per i beneficiari della misura 02 la suddetta dichiarazione andrà integrata con una relazione riportante il numero e la denominazione delle aziende oggetto dell’attività di consulenza, realizzata entro la data sopra indicata, il modulo di consulenza e l’importo della stessa;

d) per i partenariati delle sottomisure 16.1 e 16.7 l’avanzamento fisico sarà certificato con una relazione attestante la consistenza delle attività svolte e del relativo importo, a firma del legale rappresentante del capofila;

3. la veridicità delle dichiarazioni prodotte sarà verificata nell’ambito dell’istruttoria della domanda di saldo, sulla base di adeguata documentazione probante;

4. le sanzioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario abbia rilasciato la domanda di saldo entro la data del 15 ottobre 2025;

5. si applica una sanzione del 3% per i beneficiari che rilasciano la domanda di saldo in data successiva al 15 ottobre e non oltre il 30 ottobre 2025;

6. tutte le altre disposizioni regionali stabilite per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 restano pienamente valide ed efficaci.

Dell’avvenuta approvazione del decreto sarà data tempestiva comunicazione.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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