Sub-appalto: è reato l’esecuzione di lavori extra-contratto
L’accordo contrattuale tra appaltatore e sub-appaltatore per lo svolgimento di lavori non compresi nel contratto di sub-appalto e, quindi, non autorizzati dalla Stazione Appaltante è un rapporto nullo che non prevede alcun compenso. Lo afferma la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1566 del 31 ottobre 2024, che non parla solo di nullità contrattuale ma anche dei possibili risvolti penali.
Spiegano i giudici d’appello che la nozione stessa di “lavori extra-contratto” è totalmente incompatibile con le norme di un appalto pubblico e i limiti dell’autorizzazione del sub-appalto, tanto che questa condotta è sanzionata penalmente addirittura come grave delitto (art. 25 del decreto legislativo n.113/2018).
Non vi è dubbio, quindi, che il contratto riferibile ai lavori non compresi nel contratto di sub-appalto, e perciò non autorizzati dalla Stazione Appaltante, oltre a rappresentare un rapporto nullo, rende inesigibile il compenso atteso che l’affidamento a terzi – in tutto o in parte – anche in via di fatto, di lavori oggetto di appalti pubblici integra un reato di pericolo nel sub-appalto di opere pubbliche non preventivamente assentito ed estende la sanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti gli eventuali e successivi sub-appalti.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – febbraio 2025