Progettazione e incentivi funzioni tecniche: approvate le modifiche al Decreto Infrastrutture
(Fonte: lavoripubblici.it) L’iter di conversione in legge del Decreto Infrastrutture (decreto legge n. 73/2025) compie un passo decisivo con l’approvazione, da parte delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, di una serie di emendamenti che intervengono su tre ambiti centrali in materia di appalti pubblici: l’anticipazione contrattuale nei servizi di ingegneria e architettura, la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche e la revisione dei prezzi.
Si tratta di modifiche che rispondono a istanze operative diffuse, provenienti tanto dalle stazioni appaltanti quanto da autorevoli stakeholder come ANCE e OICE, e che mirano a correggere rigidità e ambiguità emerse nella prima applicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023), oltre che a porre le basi per una maggiore efficacia nella gestione delle commesse pubbliche e nell’impiego delle risorse PNRR.
Per i servizi di ingegneria e architettura arriva finalmente l’estensione dell’anticipazione del prezzo d’appalto, finora riservata ai lavori e, dunque, solo alle imprese di costruzione. Una misura attesa da tempo e che adesso che supera il divieto previsto dall’art. 125 del Codice e dal relativo Allegato II.14. specificando che per i servizi di ingegneria e architettura, “può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”. Sebbene sia una quota inferiore del 20-30% previsto per gli appalti, di lavori, rappresenta comunque un risultato strategico per le società di ingegneria, che da anni lamentavano una disparità di trattamento con gli appaltatori.
Altro snodo fondamentale riguarda gli incentivi per le funzioni tecniche delle stazioni appaltanti, oggetto di frequenti dubbi applicativi negli ultimi mesi. Un emendamento chiarisce che la disciplina dell’incentivo del 2% può essere applicata anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024, a condizione che le attività incentivabili siano svolte successivamente a tale data. Inoltre, si prevede che nell’importo incentivabile siano compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, mentre la definizione dei criteri di riparto e delle eventuali decurtazioni è rimessa alla regolamentazione interna dell’ente appaltante.
Infine, due interventi importanti riguardano la disciplina della revisione prezzi. Il primo limita l’applicazione in diminuzione dei nuovi prezzari, prevista dalla legge di Bilancio 2025: la revisione al ribasso potrà essere applicata solo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025. Viene dunque esclusa ogni possibilità di riaprire le contabilità relative agli anni 2023 e 2024, garantendo maggiore stabilità agli operatori.
Il secondo emendamento colma un vuoto normativo che aveva escluso dal meccanismo revisionale alcuni contratti aggiudicati tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023. Tali contratti rientrano ora esplicitamente nell’ambito applicativo della revisione prezzi ai sensi del Codice, superando l’incertezza generata da una stratificazione di norme.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 4 – agosto 2025