Legge di Bilancio 2024: le novità in tema di caro materiali
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 – Supplemento Ordinario n. 40 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023).
La Legge di Bilancio 2024 contiene, all’art. 1, comma 304, la proroga delle previsioni dell’art. 26 del decreto legge n. 50/2022 e s.m.i (c.d. decreto Aiuti) che disciplina lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024.
Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta per:
– gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 6-bis dell’art. 26;
– gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell’art. 26;
– gli accordi-quadro di lavori sia con riferimento a quelli non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’art. 26 (18 maggio 2022) sia con riferimento a quelli già in corso di esecuzione alla medesima data;
– gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
– i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, estendendo all’anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20% in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, con esclusione degli interventi di cui all’art. 18, comma 2, del decreto legge n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023 (per i quali è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).
Per quanto riguarda i contratti di cui al comma 6-bis, ossia quelli derivanti da offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, sono da segnalare anche le seguenti integrazioni:
– viene apportata una modifica che consente alle stazioni appaltanti prive di risorse interne di fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione Opere Pubbliche, di cui al comma 6-quater, per l’anno 2023, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lett. a) e b) per l’anno 2022. Tale previsione viene ora estesa all’anno 2024. Il Fondo di cui al comma 4 è inoltre rifinanziato con ulteriori 300 milioni di euro;
– viene specificato che il decreto ministeriale che sarà adottato in attuazione di tale previsione dovrà riguardare le modalità di accesso al Fondo sia per il 2023 – per il quale, si ricorda, è già stato adottato il decreto n. 16 del 1° febbraio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha stabilito modalità operative, termini e condizioni di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti – sia per il 2024.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – Giugno 2024
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