Incompatibilità Rup e Direttore dei lavori: si estende ai collaboratori?
Un tema rilevante emerso in fase di attuazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo n.36/2023) riguarda le incompatibilità tra ruoli chiave nella gestione dei lavori pubblici, in particolare tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dei Lavori (DL).
Esempio ne è il quesito sul quale il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è stato chiamato a rispondere con il parere del 3 aprile 2025, n. 3360: “Nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, tale incompatibilità si estende anche ai rispettivi collaboratori? Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?”.
La questione, già sollevata in passato in relazione all’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, si ripresenta oggi con riferimento all’art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023, come modificato dal Correttivo al Codice (decreto legislativo n. 209/2024).
Nel rispondere, il MIT ha evidenziato che non esiste un divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori.
A conferma della tesi sono stati indicati tre elementi fondamentali:
– natura distinta dei ruoli: RUP e DL svolgono funzioni autonome, sebbene complementari. Il primo ha responsabilità trasversali sull’intero ciclo di vita dell’appalto; il secondo è figura tecnica incaricata dell’esecuzione del contratto;
– assenza di divieti normativi specifici: né il decreto legislativo n. 50/2016 né il nuovo decreto legislativo n. 36/2023 prevedono un’espressa incompatibilità per i collaboratori purché siano rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi;
– valutazione rimessa alla stazione appaltante: sarà compito dell’amministrazione verificare, caso per caso, se la sovrapposizione di incarichi risulti compatibile con l’articolazione organizzativa e le responsabilità connesse alle funzioni tecniche.
Per altro, come specificato nel parere, il Correttivo ha previsto la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4, del Codice), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle stazioni appaltanti.
Di contro, il MIT conferma che resta valida la soglia di 1.500.000 euro come discrimine per l’incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, pertanto per interventi sopra tale soglia i due ruoli devono essere assegnati a soggetti diversi.
Tuttavia, ciò non comporta automaticamente l’incompatibilità tra i rispettivi collaboratori purché si rispettino i principi di trasparenza e imparzialità e si eviti ogni sovrapposizione che possa generare situazioni di controllo incrociato o valutazione autoreferenziale.
In conclusione, nessun automatismo normativo vieta al collaboratore del RUP di essere anche collaboratore del DL, ma tale configurazione deve essere valutata in concreto e motivata con riferimento alla struttura organizzativa, alla natura dell’appalto e alle responsabilità assegnate.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – giugno 2025