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Il panorama degli affidamenti pubblici: il principio di rotazione alla luce dei recenti chiarimenti

Il panorama degli affidamenti pubblici, in particolare quelli diretti, è costantemente affinato da interpretazioni e chiarimenti ministeriali volti a garantire l’equità e la trasparenza. Un punto cruciale, oggetto di recente disamina da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), riguarda l’applicazione del principio di rotazione, fondamentale per evitare il consolidarsi delle posizioni e favorire una distribuzione più ampia delle opportunità tra gli operatori economici.

Il quesito specifico sottoposto al MIT, e cui ha fornito risposta con il parere n. 3635 del 23 giugno 2025, verteva sul momento preciso in cui considerare operativo il principio di rotazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 36/2023. Si chiedeva, nello specifico, se la valutazione dovesse avvenire in relazione alla data della decisione a contrarre – intesa come l’atto che avvia formalmente il procedimento di affidamento – oppure alla data di stipula del contratto immediatamente precedente.

La problematica si poneva, naturalmente, per situazioni riguardanti lo stesso settore merceologico, la medesima categoria di opere o il medesimo settore di servizi.

La posizione del MIT, espressa nel citato parere, è chiara: per gli affidamenti diretti, il momento determinante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre. Questa fase, infatti, ricomprende tutte le attività preliminari all’affidamento. È proprio in tale istanza che l’amministrazione competente formalizza la propria intenzione di procedere all’affidamento di un particolare appalto e ne definisce le modalità di selezione, incluse le disposizioni relative alla rotazione degli operatori. Questo approccio mira a prevenire la formazione di situazioni di privilegio e a garantire una ripartizione equa delle assegnazioni, incentivando la concorrenza autentica. Le amministrazioni sono tenute a documentare adeguatamente le proprie scelte per dimostrare il rispetto di questa regola, evitando un ricorso sistematico ai medesimi fornitori.

Questa interpretazione si allinea con precedenti chiarimenti forniti dallo stesso MIT. In un parere precedente, il n. 3342 del 3 aprile 2025, era già stato evidenziato come l’articolo 49 del decreto legislativo n. 36/2023, pur stabilendo un principio generale di rotazione, non delinei un intervallo temporale specifico oltre il quale sia possibile affidare nuovamente un incarico al medesimo operatore economico già beneficiario di un precedente affidamento. L’elemento chiave, come ribadito in quel contesto, non è il tempo trascorso, ma la categoria merceologica o il settore di attività in cui rientra il servizio o l’opera. Di conseguenza, la stazione appaltante deve considerare la specificità del settore per il quale è richiesto il servizio e, laddove sussistano le condizioni, valutare l’applicazione del comma 4 dell’articolo 49.

Pertanto, il quadro normativo attuale, supportato dalle recenti interpretazioni ministeriali, sottolinea l’importanza della fase iniziale del procedimento di affidamento diretto.

La decisione a contrarre non è un mero atto formale, ma il momento sostanziale in cui si concretizzano le valutazioni in merito alla rotazione, determinando l’idoneità dell’operatore economico uscente a partecipare o meno a un nuovo affidamento nello stesso ambito. Ciò contribuisce a promuovere un sistema di appalti più trasparente, competitivo ed equo, in linea con gli obiettivi del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 4 – agosto 2025

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