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Appalti pubblici, rinnovo del Ccnl e conservazione dell’equilibrio contrattuale

(Fonte: Bollettino di giurisdizione tecnica) Secondo il TAR di Napoli, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) rientra nelle ipotesi che giustificano la modifica del contratto pubblico senza necessità di una nuova procedura di affidamento. Nella fattispecie si trattava di un affidamento quadriennale dei servizi di vigilanza presso le sedi delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione.

La società ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che occorresse sottoporre l’offerta ad una rinnovata verifica di anomalia per appurarne la sostenibilità economica, specialmente per ciò che concerneva il rispetto dei minimi salariali inderogabili, essendo stato nelle more approvato il nuovo CCNL del settore della vigilanza, con un incremento del costo orario della manodopera.

In proposito, il TAR di Napoli con sentenza n. 3735 del 13 giugno 2024 ha ritenuto che la modifica dei livelli retributivi dovuta al rinnovo del CCNL applicabile all’esecuzione del contratto da affidare “deve essere valutata alla luce del principio di riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni sia del Codice previgente, sia del nuovo Codice dei contratti pubblici”.

In particolare, l’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il TAR ha specificato che in quest’ambito devono rientrare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono. In sostanza, la modifica contrattuale dovuta al CCNL sopravvenuto rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal che non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 4 – agosto 2024

Foto tratta da pixabay.com

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