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Riforma del codice dei contratti pubblici

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo n. 50/2016) e  l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Il nuovo Codice parte da due principi cardine, definiti nei primi due articoli:

– il “principio del risultato”, inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo, che afferisce all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

– il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Ecco le principali innovazioni introdotte:

– La digitalizzazione diviene il “motore” per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell’appalto, attraverso l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell’operatore economico, in vigore dall’8 novembre 2022, delle piattaforme di approvvigionamento digitale e di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Sarà realizzata una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in modo da consentire a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente.

– Viene impresso un notevole slancio alla programmazione di infrastrutture prioritarie. Si prevede: l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

– L’appalto integrato diviene possibile senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

– Le procedure sotto la soglia europea si adottano stabilmente, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni Covid-19” (decreto-legge n. 76/2020). Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, è vietato procedere in modo diretto all’assegnazione di un appalto verso il contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia vengono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

– Viene reintrodotto il general contractor.

– Si semplifica il quadro normativo nel partenariato pubblico-privato al fine di rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

– Sarà assegnata maggiore flessibilità nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, luce). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Le stazioni appaltanti potranno suddividere l’appalto in lotti, senza obbligo di motivazione aggravata.

– Il subappalto viene adeguato alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi ipotesi per ipotesi.

– Per i concessionari scelti senza gara si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture; tuttavia tale obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

– E’ obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

– E’ prevista, in fase di esecuzione, la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In ipotesi di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

– E’ stabilito, per fugare la cosiddetta “paura della firma” da parte dei dirigenti, che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione se si è agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri delle autorità competenti. In attuazione ai contenuti della legge delega si rafforzano le funzioni di vigilanza e sanzionatorie di competenze dell’ANAC, mentre vengono superate le linee guida adottate dall’Autorità. Applicazione dell’arbitrato anche in caso di azione risarcitoria della pubblica amministrazione.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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