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Regolamento recante le norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il 13 settembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con le norme di ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come sancito dall’articolo 1 “Oggetto e ambito di applicazione” il Regolamento disciplina la costituzione del fondo e la ripartizione delle risorse destinate al personale dipendente, non dirigenziale, del ministero di riferimento per le funzioni svolte negli appalti di lavori pubblici, compresi quelli di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di  particolare complessità, di servizi e forniture.

Il Regolamento si applica nei casi in cui sia stata esperita una procedura di gara, incluse le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti, purché sia stata svolta una procedura comparativa con richiesta di preventivi ad operatori economici.  Sono esclusi gli affidamenti diretti senza previo svolgimento di una procedura comparativa. Il fondo è costituito da un importo pari alla percentuale massima del 2 per cento dell’importo posto a base di gara o a base del contratto, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, al netto dell’IVA e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso e a valere sul capitolo di spesa previsto per il singolo intervento.

Destinatari dell’incentivo per le funzioni tecniche sono i dipendenti che svolgono le attività di cui all’articolo 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici nonché i loro collaboratori ai quali è stato conferito l’incarico dal dirigente competente per la procedura di affidamento con provvedimento espresso. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, incrementano la quota del fondo. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del dirigente che adotta la determina a contrarre. Il RUP è scelto fra il personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.

 

Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche 

L’importo del fondo da corrispondere è individuato nei limiti percentuali inseriti nell’allegato A del Regolamento. Nei casi in cui vengano assegnate allo stesso dipendente più funzioni fra quelle indicate nel Codice dei contratti pubblici nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell’incentivo sono cumulabili tra loro. La liquidazione è effettuata sulla base delle percentuali definitive stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa, dal dirigente che ha conferito l’incarico, previa relazione del RUP che attesti il regolare svolgimento delle attività tecniche affidate.  La verifica sull’attività del RUP e la conseguente liquidazione dell’incentivo è effettuata dal dirigente che ha conferito l’incarico previa verifica delle attività svolte. La liquidazione è disposta a conclusione dell’attività svolta.

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita.

Non hanno diritto a percepire l’incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di a) violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti e dal provvedimento di incarico, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento; gravi errori nonché gravi omissioni o negligenze, tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per  il Ministero.

 

Indicazioni operative per il periodo transitorio (Circolare regionale del 12 settembre 2023) 

La Direzione generale per le Risorse finanziarie della Regione Campania, nelle more dell’emanazione del Regolamento e di eventuali disposizioni degli organi regionali competenti, riporta la procedura contabile da seguire per l’iscrizione in bilancio delle risorse necessario al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche.

In primo luogo, ai sensi del comma 2 dell’art.226 del D.lgs. n.36 del 2023 “alla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”. Pertanto, le modalità operative esplicitate nella presente circolare si applicano sia alle procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 che dal D.lgs. n. 36/2023.

Al fine di distinguere le iscrizioni in bilancio afferenti alle procedure disciplinate con il nuovo codice dei contratti, i capitoli ad oggi istituiti per le procedure in essere e per le quali si applica il D.lgs. n. 50/2016, non potranno essere utilizzati, ma dovranno essere istituiti nuovi capitoli di entrata e spesa specificando nella denominazione “…ex art. 45 D.lgs. 36/2023”.

In particolare, in sede di richiesta di iscrizione delle risorse in bilancio, il RUP e il Dirigente competente rendono le seguenti attestazioni:

a) è stato approvato il quadro economico con la previsione della spesa per incentivi nella voce xxx dello stesso e costituito il gruppo di lavoro con l’individuazione di personale e relative mansioni;

b) il calcolo esplicito dell’importo destinato agli incentivi al personale relativo alla procedura di affidamento in questione, così come attestato dal RUP e dal Dirigente competente, rispetta le modalità e le percentuali stabilite dalla normativa di riferimento nonché dei Regolamenti regionali vigenti in materia ed è quello derivante dal Quadro Economico di Progetto così come riportato nella nota;

c) la percentuale degli incentivi da iscrivere è coerente con i tempi di esecuzione del contratto riportati nel cronoprogramma di attività e di spesa agli atti dell’Ufficio;

d) la copertura della spesa per gli incentivi è garantita dall’impegno già assunto n. xxx sul capitolo di spesa xxx relativamente alle voci del quadro economico approvato;

e) le risorse per l’incentivazione del personale in questione non sono state mai iscritte in bilancio;

f) che la procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture è precedente al 2018 e/o presente nel Piano di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, specificando in quale “Programma triennale dei lavori pubblici e Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi” è stato inserito l’intervento.

In considerazione delle diverse casistiche di procedure previste e della vigenza di normative diverse da applicare nonché delle dovute attestazioni che vanno fornite in sede di richiesta di iscrizione, si invitano le strutture competenti a non apporre previsioni sui capitoli dedicati agli incentivi nella fase di predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026 atteso che, in ogni caso, così come negli esercizi precedenti, gli stessi capitoli saranno approvati in sede di bilancio gestionale privi di stanziamento.

Considerato, inoltre, che l’art. 1 del decreto legislativo n.36/2023 sancisce il “principio del risultato” e, più precisamente, stabilisce che esso costituisce criterio prioritario anche nella valutazione della responsabilità del personale amministrativo che svolge funzioni tecniche e amministrative nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti nonché nell’attribuzione degli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, si rappresenta la necessità di porre particolare attenzione alla corretta applicazione delle procedure contabili, soprattutto nell’utilizzo dell’istituto della commutazione in quietanza di entrata al Titolo III di entrata.

Tale commutazione deve necessariamente essere contestuale agli impegni e al pagamento sul titolo I della spesa e cioè deve avvenire quando è effettivamente possibile erogare gli incentivi. Ciò vuol dire che all’atto dell’adozione del decreto che accerta sul Titolo III dell’entrata e dispone la commutazione in quietanza di entrata sull’accertamento assunto, contestualmente andranno adottati anche i decreti per l’impegno e la liquidazione degli incentivi da inviare alla Direzione generale per le Risorse Umane ai fini dell’inserimento degli incentivi nelle elaborazioni stipendiali e da quest’ultima Direzione generale contabilizzati ai fini della verifica dei prescritti limiti di spesa.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione Feasr Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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