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Codice appalti ed equo compenso

Dopo un anno di confronti, discussioni, proposte e ricorsi, la Cabina di Regia – come richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – molto probabilmente interverrà per un migliore coordinamento normativo tra il decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la legge n. 49/2023 (Equo compenso per i professionisti).

È, infatti, questo uno dei punti inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) all’interno del questionario finalizzato a segnalare eventuali disfunzioni che sarà propedeutico alla prossima “consultazione digitale” che dovrà definire il primo vero correttivo al Codice dei contratti dopo le puntuali modifiche arrivate in questo anno:

– dall’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 57 del 29 maggio 2023, abrogato e confermato identico dalla legge n. 87/2023 (art. 6, comma 2-bis), che ha modificato l’art. 108, comma 7, del Codice;

– dall’art. 15-quater, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27 novembre 2023, che ha modificato gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4, del Codice;

– l’art. 40, comma 1 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024, che ha modificato l’art. 6, comma 2, dell’Allegato II.14 al Codice.

 

Come si coordinano l’Equo compenso e il Codice dei contratti?

Il “problema” sull’equo compenso riguarda il fatto che, da una parte, il Codice dei contratti prevede criteri di aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria basati sul ribasso e, dall’altro, la legge n. 49/2023 vieta il ribasso oltre i limiti stabiliti dal decreto ministeriale del  17 giugno 2016 (decreto Parametri) che sono gli stessi utilizzati per calcolare l’importo da porre a base di gara dalle stazioni appaltanti.

Entrando nel dettaglio, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, il Codice dei contratti prevede:

– che “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”;

– che siano aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo “i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”;

– che la stazione appaltante deve effettuare la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, non ammettendo giustificazioni in merito “a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.

Dall’altra parte, la legge n. 49/2023 dispone:

– la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata;

– che Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;

– l’aggiornamento dei codici deontologici dei professionisti con l’inserimento di sanzioni in caso di violazione dell’equo compenso;

– l’abrogazione della lettera a), comma 1, art. 2 del decreto-legge n. 233 del 4 luglio 2006, che a sua volta aveva abrogato le disposizioni legislative e regolamentari relative all’obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

 

La soluzione dei TAR

Il coordinamento tra le due norme è stato efficacemente affrontato fino ad ora da due sentenze del TAR Veneto (sentenza n. 632 del 3 aprile 2024) e del TAR Lazio (sentenza n. 8550 del 30 aprile 2024) così sintetizzate:

– non esiste alcuna incompatibilità tra la norma sull’equo compenso e quelle europee (in virtù del fatto che si tratta di professioni regolamentate e di compensi stabiliti da un decreto del Ministero della Giustizia);

– non esiste alcuna incompatibilità tra il Codice dei contratti e la legge sull’equo compenso;

– il ribasso nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria va limitato alla voce “spese e oneri accessori”.

 

Cosa devono fare le stazioni appaltanti?

L’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria va calcolato utilizzando il decreto ministeriale del 17 giugno 2016 (decreto Parametri). Esso si compone delle seguenti voci:

– il compenso (art. 4);

– le spese e gli oneri accessori (art. 5).

Sul compenso la stazione appaltante non può accettare alcun ribasso, che invece riguarderà la voce relativa alle spese e gli oneri accessori che si calcolano:

– per opere di importo fino a euro 1.000.000 non superiori al 25% del compenso;

– per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000, non superiori al 10% del compenso;

– per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2024

Foto tratta da pixabay.com

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